Per i soggetti operanti nel settore del trasporto aereo di passeggeri e/o merci il fatturato è considerato pari al volume d’affari IVA, prodotto nell’anno solare precedente e risultante dall’ultima dichiarazione IVA presentata all’11 febbraio 2021, data di pubblicazione della delibera n. 225/2020, relativamente alle operazioni che, in dipendenza di un unico contratto di trasporto aereo, costituiscono:
a) per il trasporto passeggeri:
a1) trasporto nazionale eseguito interamente nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 10% (Tab. A parte III 127-novies, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), aliquota attualmente in vigore;
a2) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte territorialmente rilevante in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell’art. 9, comma 1, n. 1 del D.P.R. n. 633/1972;
b) per il trasporto merci:
b1) trasporto rilevante ai fini IVA nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 22%, aliquota attualmente in vigore;
b2) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte territorialmente rilevante in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell’art. 9, comma 1, n. 2 del D.P.R. n. 633/1972.
In tal modo, le società operanti nel trasporto aereo, sia aventi sede in Italia che all’estero, avranno la possibilità di corrispondere il contributo unicamente sul fatturato prodotto in Italia.
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