Sono individuati quali soggetti esercenti i servizi di trasporto di merci su strada connessi con porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti di cui alla lettera i), e, in quanto tali soggetti alla contribuzione, le imprese di trasporto merci su strada che abbiano, al 31 dicembre 2017, nella propria disponibilità almeno dieci veicoli, ciascuno di massa complessiva superiore a 16.000 (sedicimila) chilogrammi.
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