FUNZIONI
L’Autorità di regolazione dei trasporti è competente nel settore dei trasporti e dell’accesso alle relative infrastrutture e ai servizi accessori.
All’Autorità di regolazione dei trasporti, ai sensi dell’articolo 37 del decreto-legge n. 201/2011, sono assegnate le seguenti funzioni:
- garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l’efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti autostradali, fatte salve le competenze dell’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, e alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano, anche collegata a stazioni, aeroporti e porti;
- definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione di tariffe, canoni e pedaggi;
- verificare la corretta applicazione, da parte dei soggetti interessati, dei criteri come sopra fissati;
- stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico, individuate secondo caratteristiche territoriali di domanda e offerta;
- definire, in relazione ai diversi tipi di servizi e infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto e dirimere le relative controversie, fatte salve le ulteriori garanzie che accrescano la protezione degli utenti che i gestori dei servizi e delle infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei servizi;
- definire gli schemi dei bandi delle gare per l’assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni, da inserire nei capitolati delle medesime gare, e stabilire i criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici;
- verificare che nei bandi di gara per il trasporto ferroviario regionale, non sussistano condizioni discriminatorie o che impediscano l’accesso a concorrenti potenziali, con particolare riferimento al requisito della disponibilità del materiale rotabile già al momento della gara;
- svolgere le funzioni di organismo di regolazione per l’accesso all’infrastruttura ferroviaria, definendo i criteri per la determinazione dei pedaggi e per l’assegnazione delle tracce e della capacità e vigilando sulla loro corretta applicazione;
- nel settore del trasporto ferroviario, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le regioni e gli enti locali interessati, definire gli ambiti del servizio pubblico sulle tratte e le modalità di finanziamento. L’Autorità, dopo un congruo periodo di osservazione, analizza l’efficienza dei diversi gradi di separazione tra l’impresa che gestisce l’infrastruttura e l’impresa ferroviaria, anche in relazione alle esperienze degli altri Stati membri dell’UE e all’esigenza di tutelare l’utenza pendolare (art. 37 decreto-legge n. 1/2012);
- nel settore autostradale, stabilire, per le nuove concessioni, sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione dell’indicatore di produttività X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione. Definire gli schemi di concessione, da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o costruzione, gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali per le nuove concessioni e gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali;
- nel settore aeroportuale, svolgere le funzioni di Autorità di vigilanza (art. 71 e ss., decreto-legge n. 1/2012), approvando i sistemi di tariffazione e l’ammontare dei diritti aeroportuali;
- nel settore del trasporto con taxi, monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di offerta del servizio, delle tariffe e della qualità delle relative prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti. Comuni e regioni, previo parere dell’Autorità, provvedono ad adeguare il servizio dei taxi, nel rispetto dei principi dettati dalla legge.
POTERI
Nell’esercizio delle proprie funzioni, l’Autorità ha il potere di:
- sollecitare e coadiuvare le amministrazioni pubbliche competenti all’individuazione degli ambiti di servizio pubblico e dei metodi più efficienti di finanziamento, mediante l’adozione di pareri che può rendere pubblici;
- determinare i criteri per la redazione della contabilità delle imprese regolate e può imporre, se necessario per garantire la concorrenza, la separazione contabile e societaria delle imprese integrate;
- proporre all’amministrazione competente la sospensione, la decadenza o la revoca degli atti di concessione, delle convenzioni, dei contratti di servizio pubblico e di programma e atti assimilabili, qualora sussistano le condizioni previste dall’ordinamento;
- richiedere a chi ne è in possesso, le informazioni e l’esibizione dei documenti necessari per l’esercizio delle sue funzioni, nonché raccogliere dichiarazioni, da qualunque soggetto informato;
- svolgere ispezioni presso i soggetti sottoposti alla regolazione, mediante accesso a impianti, mezzi di trasporto e uffici, se sospetta possibili violazioni della regolazione negli ambiti di sua competenza; durante l’ispezione, avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato, può controllare i libri contabili e qualsiasi altro documento aziendale, ottenerne copia, chiedere chiarimenti e informazioni, apporre sigilli;
- ordinare la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione adottati e con gli impegni assunti dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo opportune misure di ripristino;
- rendere obbligatori gli impegni proposti dalle imprese per la rimozione delle contestazioni avanzate dall’Autorità, applicando, in caso di inottemperanza, una sanzione fino al 10% del fatturato dell’impresa interessata;
- adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare, in circostanze straordinarie, ove ritenga che sussistano motivi di necessità e di urgenza, al fine di salvaguardare la concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti;
- valutare reclami, istanze e segnalazioni presentati da utenti e consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio sottoposto a regolazione, ai fini dell’esercizio delle sue competenze;
- disciplinare, con propri provvedimenti, le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori mediante procedure semplici e non onerose anche in forma telematica;
- irrogare sanzioni amministrative pecuniarie, fino al 10% del fatturato, nei confronti delle imprese che:
- non osservano i criteri per la formazione e l’aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, nonché i criteri per la separazione contabile e per la disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico;
- violano la disciplina relativa all’accesso alle reti e alle infrastrutture o le condizioni imposte dalla stessa Autorità;
- non ottemperano agli ordini e alle misure disposti dall’Autorità.
- applicare sanzioni amministrative pecuniarie, fino all’1% del fatturato dell’impresa, qualora:
- i destinatari di una richiesta dell’Autorità forniscano informazioni inesatte, fuorvianti, incomplete, ovvero non forniscano le informazioni nel termine stabilito;
- i destinatari di un’ispezione rifiutino di fornire ovvero presentino in modo incompleto i documenti aziendali, nonché rifiutino di fornire o forniscano in modo inesatto, fuorviante o incompleto i chiarimenti richiesti;
- irrogare sanzioni amministrative pecuniarie per l’inosservanza di propri provvedimenti o per la mancata ottemperanza alle richieste di informazioni a quelle connesse all’effettuazione dei controlli, o nel caso in cui le informazioni e i documenti non siano veritieri. In fase di prima applicazione le sanzioni amministrative sono determinate secondo le modalità e nei limiti di cui all’articolo 2 della legge 481/1995. L’ammontare riveniente dalle predette sanzioni è destinato ad un fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei trasporti, approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell’Autorità;
- fornire segnalazioni e pareri sulle delibere delle amministrazioni pubbliche e degli enti strumentali circa la congruenza di tali delibere con la regolazione economica.
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