18 marzo 2020
Alla luce di quanto previsto dal decreto legge n. 18/2020 (detto “Cura-Italia”), l’Autorità di regolazione dei trasporti ha quest’oggi disposto (delibera n. 69/2020) che il periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020 non sarà computato nel calcolo dei termini relativi allo svolgimento di procedimenti pendenti alla medesima data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente. Resta ferma la previsione del DL Cura-Italia secondo la quale le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.
L’Autorità ha altresì previsto che nei procedimenti che saranno avviati a partire da oggi e sino alla cessazione dello stato di emergenza, i termini procedimentali tengano conto di detta situazione eccezionale.
Ulteriori provvedimenti potrebbero essere adottati anche alla luce di eventuali successive disposizioni delle autorità competenti, centrali e territoriali, per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica in corso, o a seguito del protrarsi di significative e comprovate situazioni di crisi nei mercati del settore dei trasporti derivanti da detta situazione emergenziale.
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