31 ottobre 2017
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) in data 25 ottobre 2017 hanno deliberato ed inviato alle Regioni, alla Conferenza Unificata Stato Regioni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Ministero dell’Economia e delle Finanze una segnalazione congiunta in merito alle procedure per l’affidamento diretto del servizio di trasporto pubblico regionale ferroviario.
L’affidamento diretto (come anche l’affidamento in-house) è un’ipotesi prevista dalla normativa comunitaria (Regolamento (CE) n. 1370/2007) accanto alle modalità di affidamento con gara. La scelta di derogare al principio dell’evidenza pubblica e, in particolare, di procedere ad affidamento diretto è comunque presidiata da alcuni specifici obblighi di legge di natura informativa e motivazionale.
Al riguardo AGCM, ANAC ed ART ritengono che le procedure di affidamento diretto del servizio di trasporto pubblico ferroviario regionale devono essere lette alla luce sia del citato Regolamento (CE) n. 1370/2007, sia dei principi generali in tema di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento posti a fondamento del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, e ripresi dall’art. 4 del Codice dei contratti pubblici, nonché dai Considerando 29 e 30 del Regolamento (CE) n. 1370/2007. Ciò significa che, in caso di affidamento diretto (ma medesime valutazioni varrebbero in caso di affidamento in-house), la pubblicazione dell’avviso di pre-informazione e, successivamente all’affidamento, delle informazioni relative all’avvenuta concessione, così come la motivazione della scelta fatta, non esauriscono gli obblighi gravanti in capo agli enti affidanti. Su di essi, infatti, incombono obblighi informativi e obblighi motivazionali più stringenti, obbligo di operare un confronto competitivo tra le offerte giunte da altri operatori interessati e quella del soggetto al quale si intende affidare il servizio per via diretta (o comunque di effettuare un confronto con benchmark appropriati in caso di affidamento in house).
I principi sopra richiamati possono essere così declinati:
In particolare, per quanto riguarda l’onere informativo, le Autorità ritengono che, a fronte dell’eventuale richiesta da parte di un soggetto interessato di poter essere messo nelle condizioni per formulare un’ offerta vincolante al pari dell’impresa individuata come potenziale affidataria per via diretta, gli enti affidanti non si possano limitare a mettere a disposizione solo gli elementi informativi esplicitamente richiesti per la pubblicazione dell’avviso di pre-informazione, ma debbano attivarsi per rendere disponibili ed accessibili, in ossequio all’obbligo di trasparenza, i dati e le informazioni relative alla configurazione del servizio e al suo svolgimento nel passato. Laddove dovessero emergere esigenze di riservatezza opposte al rilascio dei dati da parte dell’operatore che ha storicamente fornito il servizio, l’ente affidante dovrà contemperare tali esigenze con il diritto dei soggetti terzi potenzialmente interessati all’affidamento di accedere alle informazioni necessarie per presentare un’offerta alternativa.
Sul piano degli obblighi motivazionali si ritiene che essi siano particolarmente rigorosi quando, a seguito della pubblicazione dell’avviso di pre-informazione al mercato, siano pervenute due o più manifestazioni di interesse. In questo caso, l’ente affidante deve, non solo adeguatamente giustificare perché ritiene che gli obiettivi di servizio pubblico siano garantiti meglio, in termini di efficacia ed efficienza, rispetto ad una procedura aperta (gara), ma dovrà anche giustificare la rispondenza della scelta dell’affidatario a tali principi, ovvero quindi, nel caso in cui siano state presentate manifestazioni di interesse alternative, dovrà obbligatoriamente fornire anche le ragioni che sono alla base della scelta stessa di un soggetto in luogo di un altro.
Nonostante la disciplina vigente non statuisca una specifica metodologia con cui questo confronto competitivo debba avvenire, indicazioni utili in tal senso possono venire dalle best practices adottate da alcuni enti territoriali, i quali si sono ispirati alla procedura competitiva con negoziazione o al dialogo competitivo di cui, rispettivamente, agli artt. 62 e 64 del Codice dei contratti pubblici, istituti che hanno il vantaggio di permettere agli enti affidanti di migliorare la qualità del servizio pubblico potendo conoscere nuove soluzioni offerte dal mercato.
Le Autorità auspicano che le considerazioni svolte nell’atto di segnalazione possano offrire uno stimolo all’attuazione delle disposizioni normative e regolamentari contenute nel Regolamento in materia di affidamento diretto dei servizi di trasporto pubblico regionale ferroviario, in maniera maggiormente conforme ai principi concorrenziali, specie laddove gli enti competenti ricevano manifestazioni di interesse da parte di soggetti diversi rispetto al potenziale affidatario inizialmente prescelto.
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