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Home Media ed EventiComunicati stampaL’Autorità di regolazione dei trasporti avvia quattro procedimenti nei confronti di Trenitalia per violazioni delle norme a tutela dei diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario

L’Autorità di regolazione dei trasporti avvia quattro procedimenti nei confronti di Trenitalia per violazioni delle norme a tutela dei diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario

Comunicato stampa n. 28/2015

11 dicembre 2015

Il Consiglio dell’Autorità di regolazione dei trasporti ha deliberato l’avvio di quattro procedimenti nei confronti di Trenitalia S.p.A., ai sensi del Decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante “Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario”.

I procedimenti, all’esito dei quali potrebbero essere irrogate sanzioni amministrative pecuniarie a carico dell’impresa ferroviaria, si riferiscono a ipotesi di violazione dei diritti dei passeggeri tutelati dal citato Regolamento comunitario e più specificamente:

  • il diritto a ricevere, entro un mese dalla presentazione del reclamo, una risposta motivata o, in casi giustificati, nell’ambito di un periodo inferiore a tre mesi dal reclamo, ad essere informato della data entro la quale può aspettarsi una risposta;
  • il diritto ad ottenere, entro un mese dalla presentazione della domanda, il risarcimento del prezzo del biglietto in caso di ritardo o di soppressione del treno;
  • il diritto ad essere informati della possibilità di acquistare il biglietto a bordo del treno, in caso di mancanza di biglietteria o di distributore automatico nella stazione ferroviaria di partenza.

Il Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 (al quale è stata data esecuzione nel nostro ordinamento col citato Decreto legislativo 70/2014) definisce i diritti dei passeggeri nel trasporto via ferrovia e gli obblighi delle imprese del settore.

Esso stabilisce, tra l’altro, le informazioni che devono fornire le imprese ferroviarie, le modalità di emissione dei biglietti e delle prenotazioni, la responsabilità degli operatori anche con riferimento agli obblighi di assicurazione e di gestione dei rischi in materia di sicurezza personale dei passeggeri, le garanzie e gli obblighi di assistenza a favore delle persone a mobilità ridotta e la definizione ed il monitoraggio di standard di qualità del servizio.

L’Autorità, in qualità di organismo di regolamentazione a ciò designato dal Decreto legislativo 70/2014, è competente ad accertare e a sanzionare la violazione delle disposizioni del Regolamento comunitario.

All’Autorità possono rivolgersi i passeggeri o le associazioni rappresentative legittimate che abbiano già presentato reclamo all’impresa ferroviaria secondo le procedure e le modalità indicate nell’articolo 3 del “Regolamento per l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni previste dal Decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, approvato dall’Autorità il 4 luglio 2014, in attuazione della disciplina sui diritti ed obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario contenuta nel Regolamento comunitario (CE) n. 1371/2007”.

Ai fini della presentazione di un reclamo, l’Autorità – unitamente al “Regolamento” – ha predisposto un apposito modulo, disponibile sul sito internet www.autorita-trasporti.it nell’area dedicata alla tutela dei diritti dei passeggeri del trasporto ferroviario.


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Fonti
Regolamento (CE) n. 1371/2007 Decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70
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