Comunicato stampa n. 26/2015
1 dicembre 2015
- Consultazione pubblica con termine il 10 gennaio 2016
- Audizione presso la sede ART di Torino il 16 dicembre 2015
- Conclusione del procedimento entro il 1° marzo 2016
Il Consiglio dell’Autorità di regolazione dei trasporti, nella sua riunione del 30 novembre, ha deliberato l’avvio di un procedimento per la definizione di misure sul contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che i passeggeri in possesso di titoli di viaggio prepagati, inclusi i servizi in abbonamento, per spostamenti ripetuti tra determinate città e di validità temporalmente definita (tra cui i c.d. “pendolari AV”) possono esigere nei confronti di ambedue i gestori dei servizi ferroviari ad Alta Velocità.
Nell’ambito del procedimento, l’Autorità ha posto in consultazione pubblica lo schema di atto di regolazione (da oggi disponibile sul sito www.autorita-trasporti.it), su cui i soggetti interessati potranno formulare osservazioni e proposte entro il 10 gennaio 2016. L’Autorità ha anche fissato un’audizione pubblica per il 16 dicembre prossimo, alle ore 11:00, presso la propria sede di Torino. Il procedimento avviato in data odierna si concluderà entro il 1° marzo 2016.
Il provvedimento dell’Autorità indica principi e misure che i gestori dei servizi ferroviari Alta Velocità devono porre in essere per garantire il contenuto minimo dei diritti dei passeggeri prima citati, fra i quali:
- Programmazione di un’adeguata offerta commerciale per assicurare il soddisfacimento della domanda di trasporto, con particolare riferimento alle fasce orarie di maggiore affluenza comprese tra le ore 6.00 e le ore 9.00 antimeridiane e tra le ore 17.00 e le ore 20.00. L’adeguamento dell’offerta deve tenere conto che l’obbligo di prenotazione dl posto a bordo risulta giustificato dal rispetto di parametri di sicurezza e dalla necessità di assicurare la qualità del servizio a tutti i clienti, inclusi i viaggiatori occasionali.
- Informazione accessibile e completa in ordine alle modalità di vendita e di utilizzo dei titoli di viaggio citati, alla relativa disponibilità dei posti, nonché alla prenotazione o al cambio della medesima da parte dei passeggeri. Tale compito può essere assolto, ad esempio, tramite l’adozione di applicazioni informatiche dedicate (c.d. “App”) che offrano una informazione preventiva e puntuale sulla disponibilità dei posti su ogni singolo treno.
- Estensione del periodo di prevendita ed ampliamento dei canali di vendita, al fine di facilitare l’acquisto e semplificare il perfezionamento della prenotazione.
- Assegnazione di tutti i posti disponibili su ciascun treno, con “up-grading” gratuito “last minute” (indicativamente 30 minuti prima della partenza) a prescindere dalla classe di servizio cui si riferisce il titolo di viaggio e senza aggravi economici per il passeggero (ad esclusione della classe di servizio apicale).
- Protezione del passeggero con assegnazione prioritaria di un posto sul treno immediatamente successivo e senza oneri aggiuntivi, in caso di indisponibilità su quello richiesto.
- Riconoscimento del diritto all’indennizzo per i passeggeri, secondo quanto previsto dall’articolo 17 del Regolamento (CE) n. 1371/2007, fissando criteri specifici e differenziati rispetto a quelli previsti per le altre tipologie di offerte commerciali.
- Adeguamento delle “Condizioni Generali di Trasporto” dei gestori dei servizi alle disposizioni di cui al provvedimento dell’ART.
- Obblighi informativi a carico dei gestori dei servizi, tenuti a comunicare all’Autorità di regolazione dei trasporti entro il 31 marzo 2016 e, successivamente, a cadenza trimestrale, i dati sul numero dei titoli di viaggio prepagati venduti, distinti per tipologia commerciale, per relazione di traffico, per singolo treno e per livello di servizio.
L’Autorità di regolazione dei trasporti, infine, raccomanda ai gestori dei servizi ferroviari ad Alta Velocità di astenersi, fino alla conclusione del presente procedimento, dall’irrogare sanzioni pecuniarie o sovrapprezzi nei confronti dei possessori di titoli di viaggio prepagati per spostamenti ripetuti tra determinate città e di validità temporalmente definita, per la violazione dell’obbligo di prenotazione.
Condividi