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Home Media ed EventiComunicati stampaL’Autorità di regolazione dei trasporti approva Regolamento per la tutela dei passeggeri su Autobus

L’Autorità di regolazione dei trasporti approva Regolamento per la tutela dei passeggeri su Autobus

Comunicato stampa n. 2/2015

21 gennaio 2015

Il Consiglio dell’Autorità di regolazione dei trasporti ha approvato ieri il “Regolamento” ed il “Modulo di reclamo” per l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni previste dal Decreto legislativo 4 novembre 2014 n. 169, in attuazione della disciplina sui diritti dei passeggeri trasportati con autobus contenuta nel Regolamento comunitario (CE) n. 181/2011.
Sul sito Internet dell’Autorità sono disponibili i documenti relativi alle decisioni assunte, i cui effetti decorrono dalla data odierna di loro pubblicazione.

«Con l’adozione di questo Regolamento – ha dichiarato il Presidente dell’Autorità, Andrea Camanzi – anche i passeggeri italiani nel trasporto su autobus godranno, finalmente, di un livello di tutela pari a quello adottato da anni negli altri Paesi europei».

«La tempestiva decisione dell’Autorità – ha proseguito Camanzi – assicura alla nostra regolamentazione in materia di diritti dei passeggeri uniformità con quella europea e rende più appetibile il trasporto di linea su autobus a lunga percorrenza, in concorrenza con quello ferroviario e il corto raggio del trasporto aereo. Dopo la regolamentazione delle tutele dei passeggeri nel trasporto aereo, ferroviario e in autobus, manca ora solo quella dei passeggeri via mare, all’esame del Governo, per assicurare a qualunque viaggiatore in Europa la stessa protezione, a prescindere dal mezzo di trasporto scelto».

In base al “Regolamento” approvato ieri, i passeggeri che abbiano già presentato reclamo all’impresa di trasporto su autobus, potranno rivolgersi – anche mediante associazioni rappresentative dei loro interessi, ove a ciò espressamente delegate – in seconda istanza all’Autorità di regolazione dei trasporti, per segnalare le violazioni degli obblighi di cui al Regolamento 181/2011 dell’Unione Europe da parte dell’impresa di trasporto.

In tali circostanze, sulla base del reclamo del passeggero, potrà essere avviato un procedimento dell’Autorità, con una possibile sanzione a carico dell’impresa. Per i servizi di trasporto su autobus le sanzioni si riferiscono a:

  • violazioni del contratto di trasporto;
  • violazioni degli obblighi relativi a persone con mobilità ridotta;
  • violazioni dei diritti del passeggero in caso di cancellazione o ritardo;
  • violazioni del diritto all’informazione e ai reclami.

L’adozione da parte dell’Autorità del “Regolamento” e del “Modulo di reclamo” è stata preceduta da una consultazione fra i portatori d’interessi, nel cui ambito l’Autorità ha anche audito rappresentanti di associazioni di consumatori e utenti, compresi i passeggeri a mobilità ridotta, imprese di trasporto autobus, agenzie per la mobilità di Enti Locali.

Come indicato dal D. lgs. 169/2014, i servizi di trasporto passeggeri su autobus per i quali possono essere presentati reclami all’ART sono i servizi “regolari”, non invece quelli “occasionali”. Inoltre, per i servizi di trasporto su autobus la cui distanza prevista sia inferiore a 250 km, sono applicabili solo alcuni motivi di reclamo, come espressamente indicato nel “Modulo di reclamo” (vedi allegato).

All’Autorità non è attribuita competenza a dirimere le controversie tra consumatori e imprese, né a sanzionare i soggetti regolati per i casi di risarcimento e assistenza in caso di incidenti.


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