20 dicembre 2014
L’Autorità di regolazione dei trasporti ha avviato una consultazione sulle modalità operative e procedurali di attuazione della disciplina sui diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus, contenuta nel Regolamento (UE) n. 181/2011.
I documenti di regolazione ART sottoposti a consultazione sono pubblicati sul sito Internet dell’Autorità. I soggetti interessati alla consultazione hanno quindici giorni di tempo per esprimere, in forma scritta, opinioni e commenti puntuali, inviando entro il 20 dicembre 2014 i propri contributi alla casella di posta elettronica certificata dell’Autorità pec@pec.autorita-trasporti.it. Fra le questioni oggetto di consultazione vi sono anche i casi in cui il reclamo potrebbe essere proposto tramite le associazioni di categoria che ne tutelano gli interessi e non soltanto dal passeggero direttamente.
L’Autorità ha inoltre fissato per il 14 gennaio 2015, alle ore 14:30, presso la propria sede a Torino, un’audizione con tutte le Associazioni di rappresentanza dei consumatori e degli utenti, comprese quelle dei passeggeri a mobilità ridotta, nonché le imprese di trasporto passeggeri effettuato con autobus operanti in Italia, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano. Nel corso dell’audizione potranno essere illustrate le osservazioni in merito ai documenti posti dall’Autorità in consultazione sulla tutela dei passeggeri nel trasporto su autobus di cui al Regolamento (UE) n. 181/2011.
Il Regolamento europeo 181/2001, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus, definisce i diritti degli utenti dei servizi su autobus e gli obblighi delle imprese del settore. Esso stabilisce, tra l’altro, le informazioni che devono essere fornite dalle imprese, le modalità di emissione dei biglietti e delle prenotazioni, la responsabilità delle aziende di trasporto su autobus anche con riferimento agli obblighi di assicurazione e di gestione dei rischi in materia di sicurezza personale dei passeggeri, un’assistenza ragionevole e proporzionata alle esigenze pratiche e immediate dei passeggeri in caso di sinistri, le garanzie a favore delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta, comprese “stazioni” ad essi dedicate.
Al Regolamento UE è stata data recentemente esecuzione in Italia con il Decreto legislativo n. 169 del 4 novembre 2014, in vigore dal 6 dicembre. Tale Decreto – riguardante sia i “servizi regolari” organizzati per linee e fermate prestabilite, sia i “servizi occasionali” o turistici, sull’intero territorio nazionale – individua nell’Autorità di regolazione dei trasporti l’organismo responsabile dell’effettiva tutela ed esecuzione dei diritti ed obblighi di cui al regolamento comunitario, rimettendo ad essa la definizione di disposizioni operative e procedurali attraverso cui i passeggeri, dopo il reclamo all’impresa di trasporto effettuato con autobus, possono presentare quello all’organismo di controllo.
L’Autorità di regolazione dei trasporti è responsabile dell’accertamento delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 181/2011 e dell’irrogazione delle sanzioni previste dal D.lgs. 169/2014. A tal fine, entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D. L.gvo citato, l’Autorità di regolazione dei trasporti adotterà un apposito regolamento di esecuzione.
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