9 settembre 2016
Il Consiglio dell’Autorità di regolazione dei trasporti ha deliberato l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti rispettivamente di Trenord S.p.a. e di Trenitalia S.p.a., ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70 recante “Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario”.
Nel caso di Trenord le sanzioni riguardano la violazione dell’articolo 18 paragrafo 1 e paragrafo 2 lett. a) del Regolamento (CE) n. 1371/2007, il quale stabilisce al paragrafo 1 che “in caso di ritardo all’arrivo o alla partenza, l’impresa ferroviaria o il gestore della stazione informa i passeggeri della situazione e dell’orario previsto di partenza e di arrivo non appena tale informazione è disponibile” e al paragrafo 2 che “in caso di ritardo come previsto al paragrafo 1 di oltre 60 minuti, i passeggeri ricevono inoltre gratuitamente pasti e bevande in quantità ragionevole in funzione dei tempi di attesa, se sono disponibili sul treno o nella stazione o possono essere ragionevolmente forniti”.
La situazione esaminata dal Consiglio riguardava i viaggiatori di un treno interregionale Trenord Verona-Milano, in ritardo di 245 minuti, in cui l’impresa ferroviaria, come riferito anche dalla Polfer, non ha adempiuto né all’obbligo di informazioni nei confronti dei passeggeri, né all’obbligo di assistenza materiale ed in particolare alla fornitura gratuita di pasti e bevande.
Le sanzioni pecuniarie amministrative irrogate nei confronti di Trenord S.p.a., ammontano a 10.000 euro per la prima delle violazioni indicate e di 10.000 euro per la seconda. Per ambedue le violazioni l’ART ha determinato l’entità delle sanzioni a carico di Trenord nel valore massimo previsto dalla legge.
Nel caso di Trenitalia, invece, la sanzione riguarda la violazione dell’articolo 18, paragrafo 2, lett. a), del Regolamento (CE) n. 1371/2007 in base al quale “in caso di ritardo di oltre 60 minuti, i passeggeri ricevono inoltre gratuitamente pasti e bevande in quantità ragionevole in funzione dei tempi di attesa, se sono disponibili sul treno o nella stazione o possono essere ragionevolmente forniti”.
Il caso esaminato dal Consiglio dell’Autorità riguardava i viaggiatori di un Intercity notte (ICN), Messina–Napoli, in forte ritardo, a bordo del quale non è stata approntata la dovuta assistenza ai passeggeri. In particolare l’erogazione del “kit di generi di conforto” è avvenuta esclusivamente all’orario di arrivo presso la stazione di Salerno (ore 8:30) e non nel corso della notte, né al mattino in funzione del previsto orario di arrivo presso la stazione di riferimento (ore 6:46).
La sanzione pecuniaria amministrativa irrogata nei confronti di Trenitalia S.p.A., ammonta a 5.000 euro.
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