Con riferimento a quanto riportato nella seguente sezione riguardo ai contenuti del documento posto in consultazione con la delibera n. 75/2025 (di seguito: Documento di consultazione), si ricorda che l’Autorità potrà apportare le modifiche ritenute eventualmente necessarie solo in esito alla conclusione della consultazione medesima, come previsto dal Regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell’Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse.
Le risposte alle richieste di chiarimento sotto riportate si riferiscono, pertanto, al testo posto in consultazione e sono limitate a fornire gli elementi di informazione ritenuti utili. Laddove la risposta alla richiesta di chiarimento, o a parte di essa, comporta valutazioni proprie della fase istruttoria del procedimento, si sono invitati i soggetti portatori di interesse a sottoporre le proprie osservazioni nell’ambito della consultazione in corso.
La misura 2, al punto 8, definisce il periodo regolatorio come il periodo di cinque anni, al termine del quale sono soggetti ad aggiornamento il PEF ed il PFR, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti nel presente documento, anche correlativamente alla revisione dei parametri del price cap (tra i quali i costi riferibili all’Anno base, le previsioni di traffico e l’indicatore di produttività X) e del WACC, nonché dei valori di soglia per la valutazione della qualità dei servizi resi dal concessionario.
Con riferimento a quanto sopra, si richiede di confermare quali parametri del price cap saranno soggetti ad aggiornamento quinquennale.
Si chiede, inoltre, di specificare a quali dati di traffico fare riferimento nelle seguenti casistiche:
Secondo quanto previsto al punto 18 della Matrice dei Rischi di cui alle Misure 9 e 25 del Documento di consultazione, il rischio relativo alla domanda è posto a carico del concessionario.
A presidio di tale allocazione, le stesse Misure: (i) disciplinano le tempistiche di aggiornamento delle previsioni di traffico, specificando che esse non sono oggetto di aggiornamento nel corso della concessione, ad eccezione dei casi in cui la durata della medesima ecceda i 15 anni. In tale ipotesi, il concessionario può proporre una revisione delle stime di traffico a partire dalla conclusione del terzo periodo regolatorio, nei limiti del ±10% rispetto alle previsioni assunte in fase di gara, e (ii) salvaguardano la sostenibilità della tariffa per gli utenti; inoltre, il sistema tariffario prevede un meccanismo di salvaguardia nel caso di maggiori ricavi derivanti da un’eventuale sottostima dei volumi di traffico.
Nel caso di concessioni vigenti, è chiaro che, per quelle aventi durata maggiore di 15 anni, la conclusione del terzo periodo regolatorio deve misurarsi a partire dalla data di decorrenza della concessione stessa.
Quanto al riferimento per la valutazione del limite del ±10% in assenza di previsioni di traffico formalmente assunte in sede di gara, si invitano gli stakeholders ad esprimere la propria posizione nell’ambito della consultazione.
La misura 5 prevede che per le concessioni con periodo regolatorio in corso alla data di approvazione del presente provvedimento, ma con PEF non ancora definitivamente approvato ed efficace, le misure di cui al Titolo 2 e al Titolo 3 si applicano a partire dal 1° gennaio 2026.
Con riferimento a quanto sopra, si richiede di confermare che, per i concessionari i cui PEF e i relativi atti aggiuntivi sono attualmente in corso di approvazione, continuano ad applicarsi le regole vigenti, scaturenti dai sistemi tariffari ART precedentemente approvati per ciascuna concessione fino alla fine dei rispettivi periodi regolatori.
Si richiede di confermare che le nuove regole di cui alla Delibera n. 75/2025 troveranno prima applicazione soltanto rispetto a quelle concessioni per le quali il primo anno del periodo regolatorio decorra a partire dal 1° gennaio 2026, mentre ai concessionari per i quali i rispettivi periodi regolatori risultino scaduti antecedentemente al 31 dicembre 2025, continueranno ad applicarsi le norme attualmente vigenti, fino a scadenza del relativo periodo regolatorio, anche laddove i rispettivi PEF non siano ancora stati approvati “a causa dei ritardi nelle procedure di approvazione “.
Come esplicitamente indicato nella Relazione illustrativa pubblicata a corredo della delibera n. 75/2025, al titolo 1, pagina 10, cui si rimanda, le misure proposte in consultazione, una volta approvate, si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2026, e, limitatamente alla parte di periodo regolatorio dispiegantesi a partire da tale data, si applicheranno anche per le concessioni il cui periodo regolatorio, sebbene in corso, non sia ancora stato oggetto di un PEF/PFR definitivamente approvato e, conseguentemente, di un atto aggiuntivo sottoscritto e pienamente efficace.
Resta fermo quanto specificato nello stesso Titolo 1, pagina 10, della indicata Relazione illustrativa, dovendosi intendere che la regolazione applicabile a eventuali concessioni aventi periodi regolatori già interamente scaduti prima del 31/12/2025, per i quali, a causa dei ritardi nelle relative procedure di approvazione, non sia ancora intervenuta l’approvazione formale dell’aggiornamento del PEF/PFR alla data di approvazione finale delle misure di regolazione proposte, rimane quella scaturente dai sistemi tariffari ART precedentemente approvati per ciascuna di tali concessioni, limitatamente agli indicati periodi regolatori già scaduti.
La misura 6, al punto 1 prevede che il concedente trasmette, entro il 30 agosto dell’Anno ponte con riferimento ad ogni periodo regolatorio, all’Autorità:
a) il nuovo PFR e il nuovo PEF, elaborati dal concessionario sulla base del presente Sistema tariffario, rispettivamente per il nuovo periodo regolatorio e fino alla scadenza della concessione.
b) in caso di prima applicazione del Sistema tariffario con specifico riferimento a ciascuna delle concessioni vigenti alla data di entrata in vigore del d.l. 201/2011 – di cui all’articolo 43, comma 1 e, per gli aspetti di competenza, comma 2, del medesimo decreto:
c) le proprie valutazioni sulla documentazione di cui alle precedenti lettere a) e b).
Al successivo punto 3 viene specificato che l’Autorità rilascia il parere vincolante di competenza entro 30 giorni dal ricevimento di tutte le informazioni pertinenti. Il termine può essere prorogato, su richiesta dell’Autorità, di ulteriori 15 giorni per eventuali motivate esigenze istruttorie. Nel caso in cui le informazioni risultino incomplete, errate o inesatte, i suddetti termini si considerano sospesi fino al ricevimento della documentazione corretta e completa, fatto salvo l’eventuale esercizio dei poteri sanzionatori dell’Autorità.
Con riferimento a quanto sopra, si richiede di confermare se il termine di 30 giorni entro cui l’Autorità è tenuta a rilasciare – salve le ipotesi di proroga e sospensione previste dal citato punto 3 – il parere vincolante di propria competenza, decorra dal ricevimento di informazioni “pertinenti” (ma non meglio definite) ovvero, come sembrerebbe essere più corretto, dalla scadenza del 30 agosto dell’anno ponte, ossia dalla scadenza del termine massimo entro cui il Concedente è tenuto a trasmettere all’Autorità la documentazione di cui al riportato punto 1.
Le tempistiche proposte al punto 1 della Misura 6 del Documento di consultazione sono strettamente correlate a quanto previsto dalla legge n. 193/2024, cui si rimanda, e determinano vincoli temporali per tutti i soggetti coinvolti, sia nel complesso procedimento di aggiornamento quinquennale dei PEF/PFR, che in quello propedeutico all’adeguamento annuale dei livelli tariffari in corso di periodo regolatorio.
ll termine di 30 giorni decorre a partire dalla data di trasmissione degli atti da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Le informazioni “pertinenti” sono quelle previste nel Format di costruzione tariffaria di cui alla Misura 46 del Documento di consultazione.
La Misura 7 prevede che:
Con riferimento a quanto sopra, si richiede di chiarire:
Con riferimento al termine “periodo tariffario”, si chiarisce che lo stesso viene utilizzato nel Documento di consultazione con lo stesso significato del termine “periodo regolatorio”, così come definito al punto 8 della Misura 2.
Quanto al termine temporale di riferimento per l’espressione del parere di competenza, il termine di 30 giorni decorre, alternativamente, a partire dalla data di trasmissione degli atti da parte del concedente (nel caso in cui non sia richiesto al concessionario un aggiornamento della proposta), oppure dalla data di trasmissione della proposta eventualmente emendata da parte del concessionario, il cui termine di trasmissione all’Autorità deve intendersi fissato al 15 novembre (la data del 15 ottobre presente nel Documento di consultazione costituisce un refuso).
La Misura 25, al punto 3, prevede che:
nell’ambito del rischio operativo, il rischio di domanda è assunto dal concessionario sulla base della stima dei volumi di traffico risultante dall’esito della procedura di affidamento. Le previsioni di traffico non sono oggetto di aggiornamento nel corso della concessione, ad eccezione dei casi in cui la durata della medesima ecceda i 15 anni. In tale ipotesi, il concessionario può proporre una revisione delle stime di traffico a partire dalla conclusione del terzo periodo regolatorio, nei limiti del ±10% rispetto alle previsioni assunte in fase di gara, previa valutazione e approvazione da parte dell’Autorità.
La Misura 25, al successivo punto 5 prevede che:
fatto salvo l’art. 192 del Codice, a fronte dell’eventuale riduzione degli effettivi volumi di traffico rispetto ai valori stimati derivanti dall’applicazione delle metodologie descritte nel presente provvedimento, riportati nell’apposito prospetto del PEF, il concessionario non ha diritto a richiedere la revisione del piano stesso.
Si richiede di confermare che laddove la riduzione degli effettivi volumi di traffico rispetto ai valori riportati nell’apposito prospetto del PEF sia imputabile “a eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario” (cfr. art. 192, comma 1, del Codice), e non si verifichi dunque in “in condizioni operative normali”, il concessionario abbia diritto a richiedere la revisione del PEF.
Come esplicitamente indicato nel Documento di consultazione, Misura 25, punto 5, cui si rimanda, è fatto salvo, ove ne ricorrano i presupposti, il ricorso alla facoltà prevista dall’articolo 192 del Codice dei contratti in caso di eventuali sotto rendimenti della concessione. In detti casi il concessionario, di concerto con il concedente, potrà procedere alla revisione del contratto, così come previsto dall’indicato Codice.
Si ricorda che la revisione del Sistema tariffario autostradale proposta con il Documento di consultazione intende rafforzare i principi alla base dell’equilibrio economico finanziario delle concessioni, evidenziando come tale equilibrio dipenda dalla corretta allocazione dei rischi in fase di affidamento, attraverso clausole contrattuali chiare e verificabili.
In particolare, per l’allocazione dei rischi, vale quanto previsto nella Matrice dei Rischi di cui alle Misure 9 e 25 del Documento di consultazione:
Nel caso si ritenga che sussistano eventuali ulteriori aspetti meritevoli di approfondimento, si invitano, comunque, i soggetti interessati a sottoporre le proprie osservazioni all’Autorità nell’ambito della consultazione in corso.
La Misura 25, al punto 7, lettera b) e lettera c), prevede che:
b) il Return on Invested Capital (ROIC) medio: indica il valore medio del rapporto, calcolato per ciascun esercizio dalla data di applicazione della presente misura, e fino alla scadenza della concessione, fra il risultato operativo, al netto delle imposte figurative maturate sul medesimo reddito operativo, scaturente dalle attività autostradali ed accessorie, e la quota di capitale investito netto del concessionario afferente alle medesime attività. Tale valore medio per l’intero periodo considerato si ottiene ponderando il ROIC calcolato in ciascun anno con il relativo capitale investito netto, riferibile alla medesima annualità. Tale tasso è rilevato con cadenza quinquennale a partire dall’inizio del primo periodo regolatorio utile.
c) il Tasso Interno di Rendimento dell’Equity (TIR Equity): indica, in termini percentuali, il tasso di rendimento del flusso di cassa disponibile per gli azionisti (FCFE – Free Cash Flow to Equity pre dividend policy), così come individuato nel PEF dalla data di applicazione della presente misura, e fino alla scadenza della concessione, tenendo in considerazione il capitale proprio (Equity) permanentemente impiegato nell’iniziativa oggetto di concessione, inteso quale somma delle voci delle voci di Patrimonio netto corrispondenti a Capitale sociale, Riserva legale, Utili (perdite) portati a nuovo e Utili (perdite) dell’esercizio, con esclusione della quota parte di utile di esercizio deliberata ai fini della distribuzione ai soci a titolo di dividendo, e con inclusione dell’eventuale specifica riserva di cui alla successiva Misura 32-ter, punto 5.
Con riferimento al ROIC si richiede di specificare il tasso benchmark cui fare riferimento per la verifica della condizione di equilibrio economico-finanziario della concessione.
Con riferimento al TIR Equity si richiede di specificare il concetto di “capitale proprio permanentemente impiegato nell’iniziativa oggetto di concessione” e di confermare che le sole voci di Patrimonio Netto da utilizzare siano quelle specificate dallo stesso punto, che non includono riserve straordinarie o altre riserve direttamente correlate ai principi contabili internazionali, qualora applicate dalle concessionarie.
Si richiede, altresì, di confermare se nel concetto di “capitale proprio permanentemente impiegato” si possano considerare eventuali voci di Patrimonio Netto utilizzate a copertura di eventuali perdite.
Si richiede, inoltre, la conferma del fatto che i flussi e gli investimenti realizzati prima della data di applicazione della misura non rilevino direttamente nel calcolo degli indicatori previsti dalla misura;
Infine, si richiedono Indicazioni su eventuali meccanismi correttivi o transitori previsti per salvaguardare la coerenza del piano rispetto alla situazione reale riguardante i flussi di cassa (E.g. EBITDA, Investimenti, ecc.) effettivamente realizzati.
Si specifica che è previsto l’utilizzo dell’indicatore ROIC esclusivamente per le attività di monitoraggio dell’Autorità; ad ogni modo, il tasso di riferimento da confrontare con i valori assunti dal ROIC è il WACC post-tax.
Con riferimento, invece, al TIR Equity di cui alla misura 25 “Verifica delle condizioni di equilibrio economico-finanziario della concessione”, le voci di Patrimonio Netto da utilizzare sono quelle esplicitamente specificate al punto 7, lettera c), della sezione rubricata “misura 32-bis”, integrate, ove applicabile, dalla riserva di cui al punto 5 della sezione rubricata “misura 32-ter”, tenendo, altresì, conto di quanto previsto dalla Misura 43 “Obblighi di separazione contabile” sulla corretta rappresentazione delle voci degli schemi di contabilità regolatoria.
Nel caso si ritenga che sussistano eventuali ulteriori aspetti meritevoli di approfondimento, si invitano, comunque, i soggetti interessati a sottoporre le proprie osservazioni all’Autorità nell’ambito della consultazione in corso.
La Misura 30, al punto 3, prevede che:
Ai fini regolatori, fatto salvo quanto previsto dalla Misura 15, l’entrata in esercizio di un’immobilizzazione coincide con la data in cui l’asset acquisisce l’idoneità a far parte del processo produttivo afferente all’attività autostradale o accessoria, ossia con la data in cui avviene il rilascio del certificato di collaudo, ai sensi dell’articolo 116 del Codice, ovvero, in caso di presa in consegna anticipata, con la data in cui avviene il rilascio del relativo verbale di accertamento, ai sensi dell’articolo 24 dell’Allegato II.14 al Codice.
Si richiede di confermare che tale voce è applicabile esclusivamente agli investimenti specificatamente identificati e trattati dal punto di vista regolatorio secondo quanto previsto dalla stessa delibera alla misura 32 punto “5” lettera b).
Il Documento di consultazione prevede che la rilevanza della data di entrata in esercizio attiene esclusivamente alle immobilizzazioni in corso assoggettate ad ammortamento a vite utili regolatorie.
Nel caso si ritenga che sussistano eventuali ulteriori aspetti meritevoli di approfondimento, si invitano, comunque, i soggetti interessati a sottoporre le proprie osservazioni all’Autorità nell’ambito della consultazione in corso.
La misura 32, al punto 7, indica che per gli asset reversibili afferenti agli affidamenti relativi a nuove tratte autostradali ancora da realizzare (c.d. greenfield), indipendentemente dal criterio di ammortamento adottato, le immobilizzazioni in corso non generano costi di rimborso del capitale fino alla rispettiva data di apertura al traffico.
Si richiede di confermare che tale disposizione non sia applicabile agli interventi già oggetto delle Convenzioni in essere.
Si conferma che tale disposizione non è applicabile agli interventi oggetto delle concessioni in essere.
Nel caso si ritenga che sussistano eventuali ulteriori aspetti meritevoli di approfondimento, si invitano, comunque, i soggetti interessati a sottoporre le proprie osservazioni all’Autorità nell’ambito della consultazione in corso.
La misura 35 prevede:
La stima annuale della componente tariffaria di costruzione, nel caso di opzione per CIN contabile, è basata
sulla seguente formula:

dove:
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indica i costi di ammortamento annui, afferenti alle sole immobilizzazioni in esercizio, nonché a quelle in corso assoggettate ad ammortamento finanziario, di cui alla Misura 12, punto 2, lettera a) incluse fra gli asset reversibili al termine del rapporto concessorio, così come riportate nel PFR, calcolati al 1° gennaio dell’anno t+1 secondo le metodologie di cui alla Misura 15;
![]()
indica i costi di remunerazione del capitale, afferenti alla quota di Capitale investito netto afferente alle immobilizzazioni in esercizio, nonché a quelle in corso assoggettate ad ammortamento finanziario, di cui alla Misura 12, punto 2, lettera a), così come riportato nel PFR, calcolati al 1° gennaio dell’anno t+1 applicando la metodologia di cui alla Misura 15, nel seguente modo:
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in cui:
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indica il valore al 1° gennaio dell’anno t+1 della quota di Capitale investito netto afferente alle immobilizzazioni in esercizio, nonché a quelle in corso assoggettate ad ammortamento finanziario di cui alla Misura 12, punto 2, lettera a), determinato sulla base di quanto di seguito specificato:
![]()
dove:
indica il valore al 1° gennaio dell’anno t della quota di Capitale investito netto afferente alle immobilizzazioni in esercizio, nonché a quelle in corso assoggettate ad ammortamento finanziario di cui alla Misura 12, punto 2, lettera a);
![]()
indica i costi di ammortamento, riferiti all’anno t, afferenti al capitale investito netto, così come valorizzati al 1° gennaio dello stesso anno t e riportati nel PFR; si precisa che la quota annuale di investimenti di cui si prevede l’entrata in esercizio o l’avvio dell’ammortamento finanziario nel corso dell’anno t non determina ammortamenti nel medesimo esercizio;
![]()
indica la quota annuale di investimenti di cui si prevede l’entrata in esercizio o l’avvio dell’ammortamento finanziario nel corso dell’anno t, come riportata nel Programma degli Investimenti allegato al PFR, ammissibili secondo i criteri di cui alla Misura 10;
![]()
indica la quota annuale di Capitale investito netto afferente agli eventuali asset dismessi nel corso dell’anno t;
![]()
indica il tasso nominale di remunerazione del capitale investito (WACC) definito al Titolo 4 dell’Allegato A alla delibera n. _/2025 del _/_/2025;
![]()
indica le quote annuali cumulate di valore di subentro (terminal value) di cui alla Misura 15;
![]()
indica il tasso di remunerazione del valore di subentro, come definito al Titolo 4 dell’Allegato A alla delibera n. _/2025 del _/_/2025;
![]()
indica i costi di remunerazione del capitale, afferenti alla quota di Capitale investito netto afferente alle immobilizzazioni in corso assoggettate ad ammortamento a vite utili regolatorie di cui alla Misura 12, punto 2, lettera b), così come riportato nel PFR, calcolati al 1° gennaio dell’anno t+1 applicando la metodologia di cui alla Misura 15 punto 8, nel seguente modo:
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in cui:
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indica il valore al 1° gennaio dell’anno t+1 della quota di Capitale investito netto afferente alle immobilizzazioni in corso assoggettate ad ammortamento a vite utili regolatorie ovvero di cui alla Misura 15, di cui alla Misura 12, punto 2, lettera b), determinato sulla base di quanto di seguito specificato:
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dove:
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indica il valore al 1° gennaio dell’anno t dello stock di immobilizzazioni in corso assoggettate ad ammortamento a vite utili regolatorie ovvero di cui alla Misura 15, di cui alla Misura 12, punto 2, lettera b);
![]()
indica il decremento dello stock di immobilizzazioni in corso assoggettate ad ammortamento a vite utili regolatorie ovvero di cui alla Misura 15, di cui alla Misura 12, punto 2, lettera b), previsto nel corso dell’anno t, determinato in ragione dell’entrata in esercizio delle opere oggetto dei piani di investimento, così come riportate nel Programma degli Investimenti allegato al PFR, ammissibili secondo i criteri di cui alla Misura 10;
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indica l’incremento dello stock di immobilizzazioni in corso assoggettate ad ammortamento a vite utili regolatorie ovvero di cui alla Misura 15, di cui alla Misura 12, punto 2, lettera b), previsto nel corso dell’anno t determinato in ragione del sostenimento della spesa per le opere oggetto dei piani di investimento, così come riportate nel Programma degli Investimenti allegato al PFR, ammissibili secondo i criteri di cui alla Misura 10;
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indica il costo ammesso sul capitale di debito come definito al Titolo 4 dell’Allegato A alla delibera n. _/2025 del _/_/2025;
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indica l’importo, di segno positivo o negativo, delle poste figurative di cui alla Misura 26, definite ex ante, volte ad assicurare per la tariffa gradualità di variazione nel corso del periodo concessorio;
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indica i volumi di traffico previsti ex ante e riferiti all’anno t+1, così come riportati nel PFR.
Si richiede un chiarimento in riferimento al tasso da utilizzare per il calcolo dei costi di remunerazione del capitale investito con riferimento alle sue componenti (CIN Ante e CIN Post).
Nella parte pertinente del Documento di consultazione si prevede che vengano applicati i seguenti differenti tassi per il calcolo dei costi di remunerazione del capitale investito:
La Misura 36, al punto 1, prevede:
un sistema penalizzante/premiale correlato alla valutazione della qualità dei servizi, impostato in funzione dell’eventuale scostamento registrato annualmente, per ciascuno degli indicatori specifici di qualità definiti al punto 5, dei valori misurati a consuntivo rispetto ai corrispondenti valori di soglia, distintamente predefiniti ex ante, per ciascun periodo regolatorio, nel rispetto della presente Misura.
Si richiede una conferma in merito all’attribuzione di un premio (ad es. per qualità, investimenti, performance) che generi una variazione positiva della tariffa possa comportare il superamento del tetto massimo previsto per il TIR equity, determinando quindi l’obbligo di accantonamento degli utili eccedenti;
Si richiede di confermare se l’incremento tariffario eventualmente riconosciuto nel periodo t+1 per effetto di tale premio, comporti una rimodulazione della dinamica tariffaria nei periodi successivi (da t+2 in avanti), con una variazione tariffaria più contenuta, al fine di garantire il principio di neutralità economico-finanziaria.
L’eventuale extra-ricavo derivante dall’applicazione di premi nell’ambito del meccanismo tariffario di cui alla Misura 36 concorre alla verifica dell’equilibrio economico-finanziario della concessione, illustrato alla Misura 25, tenuto conto dei margini di tolleranza ivi definiti.
Nel caso si ritenga che sussistano eventuali ulteriori aspetti meritevoli di approfondimento, si invitano, comunque, i soggetti interessati a sottoporre le proprie osservazioni all’Autorità nell’ambito della consultazione in corso.
La Misura 38, al punto 1, prevede che:
1. Ai fini dell’assorbimento in tariffa, alle componenti di Poste Figurative di cui al punto 2, viene applicato il seguente ordine di priorità decrescente, fino al progressivo azzeramento dei rispettivi saldi:
Si richiede di specificare il meccanismo tecnico applicabile. Nello specifico se può essere valida l’interpretazione secondo la quale l’incremento di poste figurative debba essere ripartito proporzionalmente tra le sei micro-tipologie identificate e il decremento delle stesse secondo i tre ordini di priorità (remunerazione al TIR, al WACC, all’inflazione programmata), con l’assunto base che incrementi e decrementi debbano essere simultanei su tutte le tipologie.
La Misura 38, al punto 3, prevede che:
3. Le Poste Figurative a credito ovvero a debito, sono riconducibili alle seguenti distinte sub-componenti, nel rispetto del relativo peso percentuale sui costi di capitale ammessi in ciascuna annualità:
Si chiede di confermare la componente correlata al rimborso del capitale si riferisca all’ammortamento e che la ripartizione delle Poste Figurative tra le diverse subcomponenti (PF k,ante, PFK,post, PFrem,ante, PFrem,post, PFK,crPF,PFrem,crPF) sia da effettuarsi secondo un criterio tecnico oggettivo e proporzionale, predeterminato in base al peso dei costi di capitale ammessi.
Nello specifico, supponendo che il totale dei costi di capitale ammessi per l’anno t sia di 100 e che le componenti abbiano i seguenti valori di costo ammesso:
Allora il peso delle singole componenti sarà pari al rapporto tra il valore della singola componente di costo ammesso ed il totale dei costi ammessi. Ad esempio, PFK,ante sarà pari a 20/100 * PFkt1
Si richiede, inoltre, conferma sul fatto che le componenti PFK,crPF, PFrem,crPF non rientrino nel calcolo del peso percentuale dei costi di capitale ammessi riferiti all’annualità corrente ma costituiscano, invece, il Saldo di Poste Figurative maturato all’ultimo anno antecedente all’approvazione della presente misura.
Si richiede di fornire indicazioni sul tasso da utilizzare per il calcolo della remunerazione della componente del Saldo di Poste figurative PFrem,post.
La Misura 38, al punto 5, prevede che:
Ai fini dell’assorbimento in tariffa, alle componenti di Poste Figurative di cui al punto 2, viene applicato il seguente ordine di priorità decrescente, fino al progressivo azzeramento dei rispettivi saldi:
Si richiede un chiarimento circa la necessità di definire un ordine di priorità all’azzeramento delle sue componenti, rispettando il principio di neutralità economico-finanziaria all’interno del periodo concessorio.
Nel caso in cui la priorità dovesse essere richiesta, si chiedono delucidazioni circa la sua implementazione.
Come specificato dalla Misura 38, punto 1, il meccanismo di poste figurative si dispiega annualmente attraverso fasi di accumulo o di recupero, a seconda che: (i) le poste figurative annue risultino a credito o a debito; (ii) il saldo di poste figurative cumulato all’inizio di ogni anno sia positivo o negativo.
L’incremento (o il decremento), nella fase di accumulo, del saldo di poste figurative è distribuito fra le diverse sub-componenti in base al peso dei rispettivi costi di capitale annui. Ciascuna sub-componente di poste figurative, evidentemente, sarà caratterizzata da un proprio valore dinamico del saldo, che si rivaluta annualmente al rispettivo tasso di attualizzazione.
Nella fase di recupero (nel caso in cui le poste figurative siano a debito e il saldo sia positivo, ovvero, nel caso in cui le poste figurative siano a credito e il saldo sia negativo), è necessario rispettare l’ordine di priorità declinato nella Misura sopra richiamata.
Nel caso si ritenga che sussistano eventuali ulteriori aspetti meritevoli di approfondimento, si invitano, comunque, i soggetti interessati a sottoporre le proprie osservazioni all’Autorità nell’ambito della consultazione in corso.
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