Nell’ambito del trasporto aereo è possibile attivare la procedura di conciliazione per le fattispecie rientranti nel quadro dei diritti previsti dal regolamento (CE) n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.
L’istanza di conciliazione mira alla risoluzione della controversia tra l’utente e il vettore.
Se, invece, si intende presentare un reclamo di seconda istanza per l’esercizio dei poteri sanzionatori per la violazione, da parte del vettore, dei diritti dei passeggeri di cui al citato regolamento (CE) n. 261/2004, è necessario rivolgersi all’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile.
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