27 febbraio 2017
L’Autorità di regolazione dei trasporti ha irrogato nei confronti di Baltour, società di trasporto passeggeri su autobus, sanzioni amministrative pecuniarie per un totale di 1.400 euro (700 euro per ciascun passeggero ricorrente).
La sanzione, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 181/2011, è stata applicata per violazione degli obblighi di informazione sui diritti dei passeggeri, essendo stata accertata la carente indicazione sulle modalità per contattare l’Autorità di regolazione dei trasporti, organismo indipendente cui la legge affida il controllo circa la corretta applicazione delle norme europee a tutela dei diritti dei passeggeri trasportati su autobus.
Le azioni poste in essere da Baltour per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione sono risultate generiche e non agevolmente fruibili da parte dei passeggeri, oltre che errate.
Inoltre si è ritenuto che il diritto all’informazione violato fosse suscettibile di riverberare i suoi effetti su tutti i viaggiatori che hanno utilizzato i servizi dell’impresa di autolinee.
L’Autorità di regolazione dei trasporti ha fissato con tre suoi Regolamenti le modalità di tutela dei passeggeri via ferrovia, via autobus e via mare, in base ai quali, coloro che abbiano già presentato reclamo all’impresa di trasporto possono rivolgersi in seconda istanza – anche mediante associazioni rappresentative dei loro interessi, ove a ciò espressamente delegate – all’Autorità di regolazione dei trasporti, per segnalare le violazioni degli obblighi di legge da parte dell’impresa di trasporto.
Dal 1° gennaio 2017, i passeggeri di treni, autobus e traghetti possono inviare i loro reclami all’Autorità di regolazione dei trasporti anche on-line, grazie alla sezione http://www.autorita-trasporti.it/site/, dedicata ai reclami via Internet.
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