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Aggiornamento pubblicato il 25 marzo 2022
In base al DPCM 14 gennaio 2022 di approvazione, ai fini dell’esecutività, della delibera dell’Autorità n. 181/2021 del 16 dicembre 2021 integrata dalla determina del Segretario generale n. 27/2022 del 15 marzo 2022, si comunicano le seguenti modalità di dichiarazione e di versamento del contributo relativo al 2022 dovuto dagli operatori economici del settore del trasporto.
Gli operatori economici con fatturato superiore a € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00), prescindendo da eventuali esclusioni o scomputi che le esentino dalla corresponsione del contributo, dichiarano all’Autorità, entro il 29 aprile 2022, i dati anagrafici ed economici richiesti attraverso il servizio on-line messo a disposizione dall’Autorità.
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o, per le imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, dal rappresentante fiscale o direttamente dal soggetto estero mediante identificazione diretta, con firma digitale o autografa con allegata copia del documento di identità.
I medesimi, a corredo della dichiarazione, dovranno sottoscrivere e depositare un prospetto analitico, volto a dettagliare le esclusioni invocate. Allorché queste ultime superino la soglia del 20% del fatturato e l’operatore economico, prescindendo dagli scomputi, abbia un fatturato pari o superiore a € 10.000.000,00 (euro diecimilioni/00) si renderà necessario produrre un’attestazione riguardante tali esclusioni, sottoscritta dal revisore legale dei conti ovvero dalla società di revisione legale o, in alternativa, dal collegio sindacale dell’operatore economico a cui esse si riferiscono.
Ferme restando le sanzioni penali previste dalla legge in caso di falsa dichiarazione, la mancata o tardiva trasmissione della dichiarazione, nonché l’indicazione nel modello di dati incompleti o non rispondenti al vero, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Sulla base della normativa sopra richiamata, sono esentati dall’obbligo di versamento i soggetti il cui importo contributivo è pari od inferiore a € 3.000,00 (euro tremila/00).
Sono altresì escluse dal versamento le società in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con “finalità liquidative” alla data del 31 dicembre 2021. Per le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con “finalità liquidative” a partire dal 1° gennaio 2022, il contributo è dovuto per il periodo che decorre da tale data fino a quella di messa in liquidazione e/o assoggettamento alla procedura concorsuale con “finalità liquidative”.
Per la determinazione del fatturato rilevante ai fini contributivi, la delibera dell’Autorità n. 181/2021, come da indicazioni operative fornite nella determina del Segretario generale n. 27/2022, oltre a fornire indicazioni precise sul calcolo, ha previsto che dal totale dei ricavi vengano esclusi:
Inoltre, sono oggetto di esclusione:
Nella delibera dell’Autorità n. 181/2021, come integrata con determina del Segretario generale n. 27/2022, è previsto che, in caso di ricavi generati da imprese riunite in consorzio erogante servizi di trasporto, il contributo venga corrisposto da quest’ultimo e, al fine di evitare una duplicazione di versamenti riconducibili alla medesima quota di ricavo, l’impresa consorziata escluda i ricavi derivanti dai servizi di trasporto erogati al consorzio stesso.
Specifiche modalità di individuazione del fatturato rilevante ai fini contributivi sono previste per gli operatori economici eroganti servizi di trasporto aereo e di trasporto via mare e per vie navigabili interne di passeggeri e/o merci.
In aggiunta, sono state ammesse esclusioni dedicate ai seguenti settori del trasporto: gestione di centri di movimentazione merci (interporti e operatori della logistica); gestione di infrastrutture portuali; operazioni e servizi portuali; servizi di trasporto merci su strada connessi con autostrade, porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti; servizi di agenzia/raccomandazione marittima.
In via generale, per le sole imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il fatturato è considerato pari al volume d’affari IVA, prodotto nell’anno solare precedente e risultante dall’ultima dichiarazione IVA presentata, al 9 febbraio 2022, dal rappresentante fiscale o direttamente dal soggetto estero mediante identificazione diretta.
Nel caso di società legate da rapporti di controllo o di collegamento di cui all’articolo 2359 del codice civile ovvero sottoposte ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’articolo 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all’interno del medesimo gruppo, ciascuna società è tenuta a versare un autonomo contributo la cui entità deve essere calcolata in relazione ai ricavi iscritti a bilancio derivanti dall’attività svolta dalla singola società.
I soggetti eroganti servizi di agenzia/raccomandazione marittima sono tenuti a versare il contributo in nome e per conto dei vettori esteri, ove fiscalmente rappresentati o l’agente raccomandatario appartenga allo stesso gruppo del vettore rappresentato, determinando il fatturato con le modalità previste per i soggetti operanti nel settore del trasporto via mare e per altre vie navigabili di passeggeri e/o merci.
Per effetto dell’art. 16 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, i soggetti eroganti servizi di trasporto merci su strada iscritti all’Albo degli Autotrasportatori sono esonerati dalla corresponsione del contributo in relazione all’annualità 2022 con riferimento a tali prestazioni.
I soggetti tenuti al versamento del contributo dovranno versare due terzi dell’importo dovuto entro il termine del 29 aprile 2022, il terzo residuo deve essere versato entro e non oltre il 28 ottobre 2022.
Il versamento deve essere effettuato a mezzo del servizio pagoPA, raggiungibile anche nella sezione “Servizi on-line”, con le modalità illustrate nella sezione FAQ di seguito riportata.
Si ricorda che il mancato o parziale pagamento del contributo entro i termini del 29 aprile 2022, per l’acconto relativo a due terzi dell’importo, nonché del 28 ottobre 2022, per il saldo finale, comporta l’avvio della procedura di riscossione, anche coattiva a mezzo di Agenzia delle Entrate-Riscossione, oltre all’applicazione degli interessi di mora, nella misura legale, a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento. È fatta salva ogni competenza dell’Autorità in merito alle attività di controllo, oltre che di escussione dei versamenti omessi, parziali o tardivi, anche con riferimento all’applicazione dell’interesse legale dovuto.
Nell’area riservata, cui si accede previo accreditamento, sono presenti ulteriori informazioni, le modalità di calcolo e di dichiarazione del contributo dovuto e le eventuali modalità di invio delle comunicazioni relative al pagamento effettuato.
Per informazioni generali o supporto di carattere operativo scrivere a:
info-contributo@autorita-trasporti.it, indirizzo di posta elettronica ordinaria.
Aggiornamento FAQ pubblicato il 3 ottobre 2022
Pursuant to Article 37(6)(b) of Decree-Law No 201 of 6 December 2011, converted with amendments into Law No 214 of 22 December 2011, as amended by Article 16(1)(a-bis) and (a-ter) introduced by Law No 130 of 16 November 2018, converting Decree-Law No 109 of 28 September 2018, “the economic operators in the transport sector for which the Authority has actually started, in the market in which they operate, to exercise the responsibilities or perform the activities provided for by law” are required to pay an annual contribution to the Transport Regulation Authority (hereinafter also referred to as “the Authority”). The amount of the contribution is set yearly by an act of the Authority – which is subject to the Prime Minister’s endorsement, in agreement with the Minister of Economy and Finance. Such contribution shall not exceed 1 per thousand of the turnover derived from the exercise of the activities carried out in the last financial year.
I soggetti tenuti al versamento del contributo sono le imprese che esercitano una o più delle attività di seguito elencate:
Rientrano nella categoria degli operatori che effettuano tali servizi i soggetti che presentano le seguenti caratteristiche:
Si ricorda che la categoria risulta attualmente esonerata per effetto dell’articolo 16 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.
In caso di ricavi generati da imprese riunite in Consorzio, il contributo è versato dal Consorzio per le prestazioni di competenza. Le imprese consorziate sono comunque tenute all’assolvimento dell’obbligo dichiarativo e, in relazioni alle prestazioni estranee al consorzio, a quello contributivo.
The contribution for the operational costs is aimed at ensuring the financial autonomy of the Authority and the smooth performance of the tasks assigned to it by law.
Yes. The entities subject to the obligation to pay the corresponding annual contribution are specified for each year of reference.
Con delibera n. 181/2021 del 16 dicembre 2021, approvata con D.P.C.M. 14 gennaio 2022 e pubblicata il 9 febbraio 2022, ed integrata con determina del Segretario generale n. 27/2022 del 15 marzo 2022, l’Autorità ha provveduto a definire le aliquote del contributo relativo all’anno 2022 e le modalità di dichiarazione e versamento dello stesso.
Ai sensi della citata delibera, il contributo per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti per l’anno 2022 è pari allo 0,6 (zero virgola sei) per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato al 9 febbraio 2022, data di pubblicazione della delibera n. 181/2021.
According to point 2 of Annex II to Directive 2012/34/EU and Article 13(2) of Legislative Decree No 112 of 15 July 2015, this term refers to passenger stations (with regard to operational structures for travel information display and suitable location for ticketing services and any other operational facilities which are necessary for rail operation); freight terminals; marshalling yards and train formation facilities (including shunting facilities); areas, facilities and buildings for parking and storage of rolling stock and freight; maintenance facilities (except for heavy maintenance facilities dedicated to high-speed trains or to other types of rolling stock requiring specific facilities); other technical facilities, including cleaning and washing facilities, and wastewater treatment systems; maritime and inland port facilities which are linked to rail activities; relief facilities; refuelling areas and facilities (the charges of which are shown separately on the invoices).
The term “services not included in the minimum access package to railway infrastructure” means, in addition to the so-called basic services (services supplied in one of the service facilities listed in point 2 of Annex II to Directive 2012/34/EU and Article 13(2) of Legislative Decree No 112 of 15 July 2015) both additional and ancillary services referred to in Article 13 (9) and (11) of Legislative Decree No 112 of 15 July 2015. The following activities are therefore included as complementary services: provision of traction current, pre-heating of passenger trains and train water supply, control of movements of trains carrying dangerous goods, assistance in the operation of special trains and shunting services. This is in addition to the following ancillary services: access to the telecommunications network, provision of additional information, technical inspection of rolling stock, ticketing services at passenger stations, heavy maintenance services provided in maintenance centres for high-speed trains or other types of rolling stock requiring specialised centres.
In the case of controlled or affiliate entities referred to in Article 2359 of the Italian Civil Code or subject to management and coordination pursuant to Article 2497 of the Italian Civil Code, including through commercial relations within the same group, each entity is required to pay an autonomous contribution, the amount of which shall be calculated in relation to the revenues entered in the financial statements deriving from the activity carried out by the individual company.
No, le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità liquidative alla data del 31 dicembre 2021 non sono tenute alla contribuzione. Per le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità liquidative a partire dal 1° gennaio 2022, il contributo è dovuto per il periodo che decorre da tale data fino a quella di messa in liquidazione e/o assoggettamento alla procedura concorsuale con finalità liquidativa.
Sì, l’art. 2, comma 12, della delibera n. 181/2021 ha individuato una soglia di esenzione stabilendo che il versamento non è dovuto per importi contributivi pari od inferiori a € 3.000,00 (euro tremila/00). Ciò mira ad evitare l’insorgere di obblighi contributivi a carico dei piccoli operatori e delle microimprese.
Ai fini del versamento del contributo, per “fatturato” deve intendersi l’importo risultante dal conto economico alla voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) sommato alla voce A5 (altri ricavi e proventi) – o voci corrispondenti per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS o secondo altri criteri – dell’ultimo bilancio approvato al 9 febbraio 2022, data di pubblicazione della delibera n. 181/2021. Per la determinazione del fatturato rilevante ai fini contributivi, la delibera n. 181/2021, come integrata dalla determina del Segretario Generale n. 27/2022, ha previsto che dal totale dei ricavi sono esclusi:
Yes, in order to avoid duplication of the contribution, only in the case of a single transport contract, revenues derived from charging services of the same type provided to another operator subject to the contribution are excluded from the total revenue.
Sì, sempre nell’ottica di evitare duplicazioni di contribuzione, i ricavi derivanti dalle attività di locazione e noleggio di mezzi di trasporto sono esclusi dal totale dei ricavi.
Sì, a beneficio dei soggetti operanti nel settore della gestione di centri di movimentazione merci (interporti e operatori della logistica), è prevista l’esclusione, dal totale dei ricavi, delle seguenti componenti:
Yes, port infrastructure managers shall exclude from total revenues income from: (i) documentary activities supporting the regularisation of customs operations; (ii) delayed delivery of containers or non-collection/loading of goods; (iii) security service provided that it can be differentiated from guardianship; (iv) revenues from so-called urban connectivity activities; (v) hostess services linked to congress and conference activities; (vi) mooring and parking of recreational craft. Port infrastructure managers also exclude the amounts allocated to extraordinary maintenance of maritime property or related capitalised investments, limited to the depreciation costs entered in the income statement, in the year of reference, as evidenced by an expert report.
For enterprises solely authorized to carry out port operations and/or services that do not operate in public quays or other port areas as approved under the concession, proceeds derived from services supplied to port infrastructure managers are excluded, where such revenues result in a duplication of the contribution.
Yes, in order to avoid duplication of contribution, revenues derived from transport services provided to consortia that offer transport services are excluded from the total revenue.
In via generale, per le sole imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il fatturato è considerato pari al volume d’affari IVA, prodotto nell’anno solare precedente e risultante dall’ultima dichiarazione IVA presentata al 9 febbraio 2022, data di pubblicazione della delibera n. 181/2021, dal rappresentante fiscale o direttamente dal soggetto estero mediante identificazione diretta.
In caso di ricavi generati da attività svolte in parte su territorio italiano e in parte su territorio estero, va individuata ed esclusa la quota ricavi generata nello svolgimento dell’attività all’estero. Viceversa, va individuata ed inclusa, ai fini del calcolo del contributo, la quota di ricavi conseguita nel territorio italiano.
Under Decision No 181/2021 economic operators providing maritime agency/advisory services shall exclude from the total revenues the proceeds from: (i) brokerage; (ii) commissions not related to agency or policy rights and, in any case, not related to commercial navigation or port operations/services.
Per i soggetti operanti nel settore del trasporto merci su strada connesso con autostrade, porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti, il fatturato rilevante è rappresentato dall’importo risultante dal conto economico alla voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) sommato alla voce A5 (altri ricavi e proventi) o voci corrispondenti per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS riconducibile a mezzi, nella propria disponibilità, dotati di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 (ventiseimila) chilogrammi che effettuano un servizio di connessione con autostrade, porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti. Dal totale dei ricavi vanno inoltre esclusi i ricavi conseguiti per attività eventualmente svolte all’estero da detti mezzi.
Per facilitare gli operatori economici nell’assolvimento degli obblighi dichiarativi e contributivi, l’Autorità ha predisposto, con specifico riferimento al settore del trasporto merci su strada e della logistica, una nota riassuntiva di dettaglio ed un prospetto sinottico.
Si rammenta che in base all’articolo 16 del decreto-legge 21/03/2022, n. 21, come convertito, con modificazioni, dalla legge 20/05/2022, n. 51, non sono tenute al versamento del contributo per il 2022 le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche, che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi. Conseguentemente, i ricavi ascrivibili a dette prestazioni, laddove conseguiti dai soggetti definiti dal decreto-legge n. 21/2022, godono di un esonero speciale e non concorrono alla formazione di fatturato rilevante.
Tali operatori escludono dal totale dei ricavi i proventi derivanti da: (i) attività documentale di supporto alla regolarizzazione delle operazioni doganali; (ii) svolgimento, in qualità di sub-vettore, di prestazioni di sub-vezione, a patto che vengano documentate e che il contributo venga corrisposto da altro operatore soggetto a contribuzione.
Per facilitare gli operatori economici nell’assolvimento degli obblighi dichiarativi e contributivi, l’Autorità ha predisposto, con specifico riferimento al settore del trasporto merci su strada e della logistica, una nota riassuntiva di dettaglio ed un prospetto sinottico.
Si rammenta che in base all’articolo 16 del decreto-legge 21/03/2022, n. 21, come convertito, con modificazioni, dalla legge 20/05/2022, n. 51, non sono tenute al versamento del contributo per il 2022 le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche, che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi. Conseguentemente, i ricavi ascrivibili a dette prestazioni, laddove conseguiti dai soggetti definiti dal decreto-legge n. 21/2022, godono di un esonero speciale e non concorrono alla formazione di fatturato rilevante.
In base all’articolo 16 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, non sono tenute al versamento del contributo.
Si evidenzia che, dato il carattere eccezionale della norma nonché la specifica finalità perseguita, l’esclusione dal versamento del contributo non può essere esteso alle attività diverse dall’autotrasporto di cose per conto di terzi (ad esempio, servizi logistici), in linea con la giurisprudenza del TAR Piemonte concernente l’articolo 37-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
Per il 2022 gli operatori individuati dal citato articolo 16 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, sono comunque tenuti entro il 29 aprile 2022 all’adempimento di cui all’articolo 3, comma 1, della delibera n. 181/2021.
Per i soggetti operanti nel settore del trasporto aereo di passeggeri e/o merci il fatturato è considerato pari al volume d’affari IVA, prodotto nell’anno solare precedente e risultante dall’ultima dichiarazione IVA presentata al 9 febbraio 2022, data di pubblicazione della delibera n. 181/2021, relativamente alle operazioni che, in dipendenza di un unico contratto di trasporto aereo, costituiscono:
a) per il trasporto passeggeri:
a1) trasporto nazionale eseguito interamente nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 10% (Tab. A parte III 127-novies, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), aliquota attualmente in vigore;
a2) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte di origine/destinazione/scalo in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell’art. 9, comma 1, n. 1 del D.P.R. n. 633/1972;
b) per il trasporto merci:
b1) trasporto rilevante ai fini IVA nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 22%, aliquota attualmente in vigore;
b2) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte di origine/destinazione/scalo in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell’art. 9, comma 1, n. 2 del D.P.R. n. 633/1972.
Per i soggetti operanti nel settore del trasporto via mare e per altre vie navigabili di passeggeri e/o merci il fatturato rilevante ai fini della determinazione del contributo è così determinato:
Le imprese con fatturato superiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), a prescindere da eventuali esclusioni o scomputi che li esentino dalla corresponsione del contributo, dichiarano all’Autorità, entro il 29 aprile 2022, i dati anagrafici ed economici richiesti attraverso il servizio messo a disposizione dall’Autorità all’indirizzo: https://secure.autorita-trasporti.it.
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale o autografa con allegata copia del documento di identità.
In base all’articolo 16 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, non sono tenute al versamento del contributo. Tuttavia, per il 2022 gli operatori individuati dal citato articolo 16 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, sono comunque tenuti entro il 29 aprile 2022 all’adempimento di cui all’articolo 3, comma 1, della delibera n. 181/2021.
Le imprese consorziate con fatturato superiore a € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00), a prescindere da eventuali esclusioni o scomputi di ricavi derivanti dai servizi di trasporto erogati a Consorzi eroganti servizi di trasporto che li esentino dalla corresponsione del contributo, sono comunque tenute ad effettuare la dichiarazione, avvalendosi del modello telematico messo a disposizione dell’Autorità entro il 29 aprile 2022, dando particolare evidenza dei dati anagrafici ed economici sia della società consorziata che del Consorzio di appartenenza. Ciò, soprattutto, nell’ottica di rappresentare eventuali ricavi derivanti da attività svolte al di fuori del perimetro consortile.
In these cases, the tax representative of the company or directly the foreign entity shall comply with the reporting obligation through direct identification.
Operators providing maritime agency/advisory services are required to pay the contribution in the name and on behalf of foreign carriers, where they represent them or belong to the same group as the represented carrier, identifying their turnover according to the procedures provided for entities operating maritime and other inland waterways transport services for passengers and/or freight.
L’articolo 3, comma 2, della delibera dell’Autorità n. 181/2021 del 16/12/2021, integrato dal punto 16 della determina del Segretario generale n. 27/2022 del 15/03/2022, prevede che, a corredo della dichiarazione, debba essere sottoscritto e depositato un prospetto analitico, volto a dettagliare le esclusioni invocate. Qualora tali esclusioni siano superiori alla soglia del 20% del fatturato e quest’ultimo, prescindendo dagli scomputi, sia pari o superiore a € 10.000.000,00 (diecimilioni/00), si renderà altresì necessario produrre un’attestazione sottoscritta dal revisore legale dei conti ovvero dalla società di revisione legale o, in alternativa, dal collegio sindacale dell’operatore economico a cui esse si riferiscono.
Nel caso in cui l’operatore economico non abbia già nominato un revisore legale dei conti ovvero una società di revisione legale, oppure il collegio sindacale, in quanto non risulta obbligato in base alla legge e non ha comunque provveduto su base volontaria, allora dovrà necessariamente conferire uno specifico incarico ad un revisore legale dei conti ovvero ad una società di revisione legale.
Si precisa che l’attestazione deve avere ad oggetto esclusivamente il citato prospetto analitico di dettaglio delle esclusioni, sia con riferimento alla correttezza formale degli importi esposti ed alla loro riconducibilità alle registrazioni contabili ed al bilancio d’esercizio, che alla loro sostanziale conformità rispetto a quanto previsto dalla delibera dell’Autorità n. 181/2021 del 16/12/2021, integrata dalla determina del Segretario generale n. 27/2022 del 15/03/2022.
Laddove applicabile, si richiama il Documento di Ricerca n. 179R (Revised) “Procedure richieste dalla società (incarichi di agreed-upon procedures)” pubblicato a dicembre 2021 da Assirevi – Associazione Italiana delle Società di Revisione Legale che, a sua volta, recepisce quanto previsto dallo Standard ISRS 4400 (Revised) “Engagements to Perform Agreed-Upon Procedures” emanato ad aprile 2020 da IAASB – International Auditing and Assurance Standards Board.
Tali regole rivestono carattere generale e sono indirizzate a tutti gli operatori economici, a prescindere dalla natura giuridica e dall’ubicazione della sede legale.
Quanto, in particolare, ai soggetti esercenti servizi di trasporto di merci su strada, in base all’articolo 16 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, non sono tenute al versamento del contributo. Tuttavia, per il 2022 gli operatori individuati dal citato articolo 16 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, pur essendo tenuti entro il 29 aprile 2022 all’adempimento di cui all’articolo 3, comma 1, della delibera n. 181/2021, sono in ogni caso dispensati dall’adempimento di cui all’articolo 3, comma 2, della medesima delibera n. 181/2021 (attestazione sottoscritta dal revisore legale dei conti ovvero dalla società di revisione legale o, in alternativa, dal collegio sindacale dell’operatore economico allorché le esclusioni invocate superino la soglia del 20% del fatturato e l’operatore economico, prescindendo dagli scomputi, abbia un fatturato pari o superiore a € 10.000.000,00 (diecimilioni/00)).
Quanto, invece, al trasporto aereo e marittimo internazionale di passeggeri e/o merci, ai fini dell’individuazione della parte di origine/destinazione/scalo in Italia e con riferimento al regime di non imponibilità ai sensi dell’articolo 9, comma 1, n. 1 e n. 2 del D.P.R. n. 633/1972, l’attestazione di cui all’articolo 3, comma 2, della delibera dell’Autorità n. 181/2021 potrà essere elaborata assumendo a riferimento i dati indicati nel Quadro VE “Operazioni attive e determinazione del volume d’affari” della pertinente dichiarazione IVA, nonché, in assenza di puntuali criteri per la quantificazione della percorrenza nel territorio nazionale, le percentuali forfetarie richiamate dalla Circolare n. 37/E del 29 luglio 2011 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa.
L’Autorità si riserva di condurre in ogni momento attività di verifica e di accertamento delle dichiarazioni contenenti i dati anagrafici ed economici richiesti nel modello telematico all’uopo predisposto e pubblicato sul sito web dell’Autorità. Al fine di evitare future richieste documentali in fase di controllo, si raccomanda di fornire ogni informazione e documentazione utile a supportare quanto dichiarato.
Without prejudice to the criminal penalties provided for by law in the event of false declarations, the failure or late transmission of the declaration, and the reporting of incomplete or untrue data in the model, results in the application of the penalties referred to in converted, with amendments, into Law No 214 of 22 December 2011.
The Authority retains the power to impose penalties – pursuant to Article 37 of Decree-Law No 201 of 6 December 2011, converted, with amendments, into Law No 214 of 22 December 2011 – in the event of failure or late transmission of the declaration, as well as in case of reporting of incomplete or untrue information.
Il contributo per l’anno 2022 deve essere versato in misura pari a due terzi dell’importo entro e non oltre il 29 aprile 2022; il terzo residuo dovrà essere versato entro e non oltre il 28 ottobre 2022.
Il versamento deve essere effettuato tramite a mezzo del servizio pagoPA, disponibile anche nella sezione “Servizi on-line” al link https://autorita-trasporti.servizi-pa-online.it/. Dovranno essere indicati i seguenti dati del soggetto obbligato al versamento: (i) la ragione sociale/denominazione sociale; (ii) il codice fiscale/partita iva; (iii) l’anno di riferimento del contributo (“2022”); (iv) la rata (acconto, saldo, rata unica); (v) la causale (contributo ART).
Se il versamento viene effettuato da parte di una capogruppo per più società del gruppo, i versamenti devono essere effettuati separatamente per le singole società sempre secondo quanto sopra indicato. Eventuali ulteriori istruzioni sulle modalità per il versamento del contributo sono disponibili sul sito internet dell’Autorità, alla pagina dedicata.
Il mancato o parziale pagamento del contributo, entro i termini del 29 aprile 2022 per l’acconto relativo a due terzi dell’importo e del 28 ottobre 2022 per il saldo finale, comporta l’avvio della procedura di riscossione anche coattiva a mezzo di Agenzia delle Entrate-Riscossione, e l’applicazione degli interessi di mora, nella misura legale, a partire dalla data di scadenza dei termini per il pagamento. È fatta salva ogni competenza dell’Autorità in merito alle attività di controllo, oltre che di escussione dei versamenti omessi, parziali o tardivi, anche con riferimento all’applicazione dell’interesse legale dovuto.
In case of payment of contributions not due or paid in excess, it is possible to submit to the Authority, within the fifth year following that in which the payment was made, a reasoned request for reimbursement, accompanied by appropriate supporting documentation.
For general information or operational support, please write to the following ordinary e-mail address: info-contributo@autorita-trasporti.it.
To submit formal requests or communications of a legal nature that need to be entered in the general register, please write to the following certified e-mail address: autofinanziamento@pec.autorita-trasporti.it.
Telephone service is not available.
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