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Il regolamento (UE) n. 2021/782 (per eventi dal 7 giugno 2023) prevede che il passeggero debba essere informato, già prima del viaggio, delle procedure per il recupero dei bagagli smarriti. Quindi è possibile rivolgersi all’Autorità soltanto in caso di mancata informazione su tali procedure. Il problema va risolto direttamente con il vettore, oppure occorre rivolgersi al Giudice o utilizzare, ove disponibili, strumenti extragiudiziali di risoluzione delle controversie (ADR).
Si precisa che questo tipo di controversie non rientra nell’ambito di applicazione della Disciplina ADR dell’Autorità. È possibile, tuttavia, che altri organismi ADR accettino istanze di conciliazione anche per queste controversie.
Soltanto nel caso di risarcimento delle attrezzature per la mobilità per i passeggeri con disabilità, il citato regolamento prevede specifici diritti (vedere FAQ).
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