14 January 2015
Si è svolta oggi a Torino l’audizione dell’Autorità di regolazione dei trasporti nell’ambito della consultazione sulle modalità operative e procedurali di attuazione della disciplina sui diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus, contenuta nel Regolamento (UE) n. 181/2011.
All’incontro hanno preso parte rappresentanti di associazioni dei consumatori e utenti (compresi i passeggeri a mobilità ridotta), imprese di trasporto autobus, agenzie per la mobilità degli Enti Locali).
Nel corso dell’audizione gli intervenuti hanno illustrato le proprie osservazioni in merito ai documenti posti dall’Autorità in consultazione sulla tutela dei passeggeri nel trasporto su autobus di cui al Regolamento (UE) n. 181/2011. Precedentemente i soggetti interessati avevano inviato ad ART, nei termini previsti ed in forma scritta, opinioni e commenti puntuali sugli stessi documenti.
Dopo l’audizione svolta oggi, l’Autorità di regolazione dei trasporti adotterà entro i termini di cui al D. Lgs. 169/2014 un apposito regolamento di esecuzione.
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Il Regolamento europeo 181/2011, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus, definisce i diritti degli utenti dei servizi su autobus e gli obblighi delle imprese del settore. Esso stabilisce, tra l’altro, le informazioni che devono essere fornite dalle imprese, le modalità di emissione dei biglietti e delle prenotazioni, la responsabilità delle aziende di trasporto su autobus anche con riferimento agli obblighi di assicurazione e di gestione dei rischi in materia di sicurezza personale dei passeggeri, un’assistenza ragionevole e proporzionata alle esigenze pratiche e immediate dei passeggeri in caso di sinistri, le garanzie a favore delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta, comprese “stazioni” ad essi dedicate.
Al Regolamento UE è stata data recentemente esecuzione in Italia con il Decreto legislativo n. 169 del 4 novembre 2014, in vigore dal 6 dicembre. Tale Decreto – riguardante sia i “servizi regolari” organizzati per linee e fermate prestabilite, sia i “servizi occasionali” o turistici, sull’intero territorio nazionale – individua nell’Autorità di regolazione dei trasporti l’organismo responsabile dell’effettiva tutela ed esecuzione dei diritti ed obblighi di cui al regolamento comunitario, rimettendo ad essa la definizione di disposizioni operative e procedurali attraverso cui i passeggeri, dopo il reclamo all’impresa di trasporto effettuato con autobus, possono presentare quello all’organismo di controllo.
L’Autorità di regolazione dei trasporti è responsabile dell’accertamento delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 181/2011 e dell’irrogazione delle sanzioni previste dal D.lgs. 169/2014.
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