1 July 2024
Con delibera n. 92/2024 il Consiglio dell’Autorità di regolazione dei trasporti ha concluso il procedimento di definizione del contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto aereo possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle relative infrastrutture in relazione al trattamento dei reclami.
Si tratta di un complesso di misure regolatorie teso a sanzionare esclusivamente eventuali violazioni inerenti al trattamento dei reclami inoltrati dall’utente.
L’ambito di applicazione si estende anche ai servizi di trasporto aereo composti da una o più tratte di volo, a condizione che il primo imbarco o lo sbarco finale del viaggio avvengano in un aeroporto italiano e che i voli siano stati oggetto di un’unica prenotazione, in base a un accordo di code-sharing.
Per garantire all’utente una tutela piena ed effettiva, nei casi in cui il soggetto che riceve il reclamo si dichiari incompetente, lo stesso è tenuto a trasmettere il reclamo, dandone contestuale informazione al reclamante, al soggetto (vettore, gestore aeroportuale e gestore di piattaforma) ritenuto competente, che ha l’obbligo di fornire all’utente una risposta motivata.
L’utente ha diritto a ricevere un indennizzo automatico, commisurato al prezzo del titolo di viaggio, in caso di tardiva o mancata risposta al reclamo.
Con delibera n. 92/2024 il Consiglio dell’Autorità di regolazione dei trasporti ha concluso il procedimento di definizione del contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto aereo possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle relative infrastrutture in relazione al trattamento dei reclami.
Si tratta di un complesso di misure regolatorie teso a sanzionare esclusivamente eventuali violazioni inerenti al trattamento dei reclami inoltrati dall’utente.
L’ambito di applicazione si estende anche ai servizi di trasporto aereo composti da una o più tratte di volo, a condizione che il primo imbarco o lo sbarco finale del viaggio avvengano in un aeroporto italiano e che i voli siano stati oggetto di un’unica prenotazione, in base a un accordo di code-sharing.
Per garantire all’utente una tutela piena ed effettiva, nei casi in cui il soggetto che riceve il reclamo si dichiari incompetente, lo stesso è tenuto a trasmettere il reclamo, dandone contestuale informazione al reclamante, al soggetto (vettore, gestore aeroportuale e gestore di piattaforma) ritenuto competente, che ha l’obbligo di fornire all’utente una risposta motivata.
L’utente ha diritto a ricevere un indennizzo automatico, commisurato al prezzo del titolo di viaggio, in caso di tardiva o mancata risposta al reclamo.
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