L’istanza di conciliazione dinanzi al Servizio conciliazioni ART deve essere presentata entro un anno dalla presentazione del reclamo o della richiesta di rimborso o indennizzo all’operatore economico ed esclusivamente tramite la piattaforma ConciliaWeb.
Si segnala, tuttavia, che alcuni operatori, sulla base della sentenza della Corte di Cassazione n. 4427 del 20 febbraio 2024 – la quale ha sancito che, per le richieste di risarcimento ai sensi del Regolamento europeo 261/2004, non trova applicazione il termine biennale previsto dalla Convenzione di Montreal – applicano l’articolo art. 418 del Codice della Navigazione (secondo cui “i diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone si prescrivono col decorso di sei mesi dall’arrivo a destinazione del passeggero o, in caso di mancato arrivo, dal giorno in cui il passeggero avrebbe dovuto arrivare. (…) Nei trasporti che hanno inizio o termine fuori di Europa o dei paesi bagnati dal Mediterraneo, la prescrizione dei diritti indicati nei comma precedenti si compie col decorso di un anno”. Pertanto, è comunque consigliabile non lasciar trascorrere più di 6 mesi dal volo per il reclamo di prima istanza e poi più di 6 mesi dal reclamo. Se presentata successivamente l’istanza sarà comunque ammissibile ma l’Operatore potrebbe non aderire e solo il Giudice potrà decidere sull’avvenuta prescrizione.
È necessario sapere che fino a che non sia esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione, il ricorso in sede giurisdizionale è improcedibile. I termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione.
Ai fini del ricorso giurisdizionale la condizione di procedibilità si considera comunque avverata trascorsi 30 giorni dalla proposizione dell’istanza di conciliazione. In questo caso, qualora la Parte agisca in sede giurisdizionale, il tentativo di conciliazione è dichiarato estinto. Lo svolgimento del tentativo di conciliazione non preclude in ogni caso di richiedere provvedimenti urgenti e cautelari all’autorità giudiziaria.
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