L’indennizzo può essere erogato mediante buoni e/o altri servizi se le condizioni sono flessibili (per quanto riguarda in particolare il periodo di validità e la destinazione). Qualora il passeggero lo richieda espressamente, il pagamento viene effettuato in denaro.
L’impresa ferroviaria è tenuta a versare l’indennizzo entro un mese dalla presentazione della domanda.
L’indennizzo viene calcolato in relazione al prezzo effettivamente pagato dal passeggero per il servizio in ritardo (nessuna detrazione, ad esempio, per tasse o spese telefoniche).
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