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Home È necessario fornire ulteriori evidenze documentali in sede di dichiarazione del fatturato imponibile per il calcolo del contributo 2022?

È necessario fornire ulteriori evidenze documentali in sede di dichiarazione del fatturato imponibile per il calcolo del contributo 2022?

L’articolo 3, comma 2, della delibera dell’Autorità n. 181/2021 del 16/12/2021, integrato dal punto 16 della determina del Segretario generale n. 27/2022 del 15/03/2022, prevede che, a corredo della dichiarazione, debba essere sottoscritto e depositato un prospetto analitico, volto a dettagliare le esclusioni invocate. Qualora tali esclusioni siano superiori alla soglia del 20% del fatturato e quest’ultimo, prescindendo dagli scomputi, sia pari o superiore a € 10.000.000,00 (diecimilioni/00), si renderà altresì necessario produrre un’attestazione sottoscritta dal revisore legale dei conti ovvero dalla società di revisione legale o, in alternativa, dal collegio sindacale dell’operatore economico a cui esse si riferiscono.

Nel caso in cui l’operatore economico non abbia già nominato un revisore legale dei conti ovvero una società di revisione legale, oppure il collegio sindacale, in quanto non risulta obbligato in base alla legge e non ha comunque provveduto su base volontaria, allora dovrà necessariamente conferire uno specifico incarico ad un revisore legale dei conti ovvero ad una società di revisione legale.

Si precisa che l’attestazione deve avere ad oggetto esclusivamente il citato prospetto analitico di dettaglio delle esclusioni, sia con riferimento alla correttezza formale degli importi esposti ed alla loro riconducibilità alle registrazioni contabili ed al bilancio d’esercizio, che alla loro sostanziale conformità rispetto a quanto previsto dalla delibera dell’Autorità n. 181/2021 del 16/12/2021, integrata dalla determina del Segretario generale n. 27/2022 del 15/03/2022.

Laddove applicabile, si richiama il Documento di Ricerca n. 179R (Revised) “Procedure richieste dalla società (incarichi di agreed-upon procedures)” pubblicato a dicembre 2021 da Assirevi – Associazione Italiana delle Società di Revisione Legale che, a sua volta, recepisce quanto previsto dallo Standard ISRS 4400 (Revised) “Engagements to Perform Agreed-Upon Procedures” emanato ad aprile 2020 da IAASB – International Auditing and Assurance Standards Board.

Tali regole rivestono carattere generale e sono indirizzate a tutti gli operatori economici, a prescindere dalla natura giuridica e dall’ubicazione della sede legale.

Quanto, in particolare, ai soggetti esercenti servizi di trasporto di merci su strada, in base all’articolo 16 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, non sono tenute al versamento del contributo. Tuttavia, per il 2022 gli operatori individuati dal citato articolo 16 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, pur essendo tenuti entro il 29 aprile 2022 all’adempimento di cui all’articolo 3, comma 1, della delibera n. 181/2021, sono in ogni caso dispensati dall’adempimento di cui all’articolo 3, comma 2, della medesima delibera n. 181/2021 (attestazione sottoscritta dal revisore legale dei conti ovvero dalla società di revisione legale o, in alternativa, dal collegio sindacale dell’operatore economico allorché le esclusioni invocate superino la soglia del 20% del fatturato e l’operatore economico, prescindendo dagli scomputi, abbia un fatturato pari o superiore a € 10.000.000,00 (diecimilioni/00)).

Quanto, invece, al trasporto aereo e marittimo internazionale di passeggeri e/o merci, ai fini dell’individuazione della parte di origine/destinazione/scalo in Italia e con riferimento al regime di non imponibilità ai sensi dell’articolo 9, comma 1, n. 1 e n. 2 del D.P.R. n. 633/1972, l’attestazione di cui all’articolo 3, comma 2, della delibera dell’Autorità n. 181/2021 potrà essere elaborata assumendo a riferimento i dati indicati nel Quadro VE “Operazioni attive e determinazione del volume d’affari” della pertinente dichiarazione IVA, nonché, in assenza di puntuali criteri per la quantificazione della percorrenza nel territorio nazionale, le percentuali forfetarie richiamate dalla Circolare n. 37/E del 29 luglio 2011 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa.

L’Autorità si riserva di condurre in ogni momento attività di verifica e di accertamento delle dichiarazioni contenenti i dati anagrafici ed economici richiesti nel modello telematico all’uopo predisposto e pubblicato sul sito web dell’Autorità. Al fine di evitare future richieste documentali in fase di controllo, si raccomanda di fornire ogni informazione e documentazione utile a supportare quanto dichiarato.

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