Per i soggetti operanti nel settore del trasporto merci su strada connesso con autostrade, porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti, il fatturato rilevante è rappresentato dall’importo risultante dal conto economico alla voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) sommato alla voce A5 (altri ricavi e proventi) o voci corrispondenti per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS riconducibile a mezzi, nella propria disponibilità, dotati di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 (ventiseimila) chilogrammi che effettuano un servizio di connessione con autostrade, porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti. Dal totale dei ricavi vanno inoltre esclusi i ricavi conseguiti per attività eventualmente svolte all’estero da detti mezzi.
Per facilitare gli operatori economici nell’assolvimento degli obblighi dichiarativi e contributivi, l’Autorità ha predisposto, con specifico riferimento al settore del trasporto merci su strada e della logistica, una nota riassuntiva di dettaglio ed un prospetto sinottico.
Si rammenta che in base all’articolo 16 del decreto-legge 21/03/2022, n. 21, come convertito, con modificazioni, dalla legge 20/05/2022, n. 51, non sono tenute al versamento del contributo per il 2022 le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche, che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi. Conseguentemente, i ricavi ascrivibili a dette prestazioni, laddove conseguiti dai soggetti definiti dal decreto-legge n. 21/2022, godono di un esonero speciale e non concorrono alla formazione di fatturato rilevante.
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