17 May 2016
L’Autorità di regolazione dei trasporti (ART) ha deliberato l’avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti di Trenord s.r.l., ai sensi del decreto legislativo n. 70/2014, recante “Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario”.
Il procedimento si riferisce ai disservizi segnalati ad ART dalla Polizia Ferroviaria su un convoglio Trenord, fermato da un guasto al locomotore sulla tratta Verona Porta Nuova – Milano Centrale.
La fattispecie è quella della violazione del diritto dei passeggeri a ricevere, in caso di ritardo, tutte le informazioni utili, nonché (in caso di ritardo maggiore di 60 minuti) assistenza materiale, con pasti e bevande gratuiti in quantità ragionevole in funzione dei tempi di attesa.
All’esito del procedimento, ove l’ipotesi di violazione venisse provata, ART potrebbe irrogare sanzioni amministrative pecuniarie a carico di Trenord.
Il Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 (al quale è stata data esecuzione nel nostro ordinamento col citato Decreto legislativo n. 70/2014) definisce i diritti dei passeggeri nel trasporto via ferrovia e gli obblighi delle imprese del settore.
Esso stabilisce, tra l’altro, le informazioni che devono fornire le imprese ferroviarie, le modalità di emissione dei biglietti e delle prenotazioni, la responsabilità degli operatori anche con riferimento agli obblighi di assicurazione e di gestione dei rischi in materia di sicurezza personale dei passeggeri, le garanzie e gli obblighi di assistenza a favore delle persone a mobilità ridotta e la definizione ed il monitoraggio di standard di qualità del servizio.
L’Autorità, in qualità di organismo di regolamentazione a ciò designato dal Decreto legislativo n. 70/2014, è competente ad accertare e a sanzionare la violazione delle disposizioni del Regolamento comunitario.
All’Autorità possono rivolgersi i passeggeri o le associazioni rappresentative legittimate che abbiano già presentato reclamo all’impresa ferroviaria secondo le procedure e le modalità indicate nell’articolo 3 del “Regolamento per l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni previste dal Decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, approvato dall’Autorità il 4 luglio 2014, in attuazione della disciplina sui diritti ed obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario contenuta nel Regolamento comunitario (CE) n. 1371/2007”.
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