20 March 2020
Nel contesto dell’epidemia COVID-19, la Commissione europea ha fornito Orientamenti interpretativi circa l’applicazione di alcune disposizioni relative ai diritti dei passeggeri garantiti da regolamenti europei (“Orientamenti interpretativi relativi ai regolamenti UE sui diritti dei passeggeri nel contesto dell’evolversi della situazione connessa al Covid-19”).
Gli Orientamenti interpretativi hanno ad oggetto, in particolare, i diritti dei passeggeri in caso di cancellazioni e ritardi nei servizi di trasporto, tra i quali quello di scegliere tra rimborso del prezzo del biglietto e servizio alternativo di trasporto. Le circostanze dell’epidemia (natura pandemica, rischio di contagio, etc.) sono tali, infatti, da incidere sulla possibilità concreta di esercitare il diritto, previsto dai Regolamenti UE, a scegliere il servizio alternativo di trasporto “non appena possibile” in quanto i vettori potrebbero non essere in grado di offrire al passeggero detto servizio in tempi brevi. Ne consegue che, per il passeggero, potrebbe essere preferibile optare per il rimborso del prezzo del biglietto oppure per il servizio alternativo di trasporto in una data successiva a sua discrezione.
Nel fornire queste e altre indicazioni, la Comunicazione fa riferimento all’impatto dell’emergenza epidemiologica in atto sull’esercizio, fra gli altri, dei seguenti diritti dei passeggeri:
Per maggiori dettagli, si invita a consultare il testo integrale della Comunicazione e la pagina web predisposta dalla Commissione, ove sono riportate anche le principali misure restrittive dei servizi di trasporto adottate o annunciate dagli Stati Membri.
Rimborsi per rinuncia al viaggio da parte del passeggero
I regolamenti europei relativi ai diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario, effettuato con autobus o via mare e per vie navigabili interne non disciplinano le ipotesi di rimborso per rinuncia al viaggio da parte del passeggero. Tali ipotesi sono regolate dalle condizioni generali di trasporto di ciascun vettore, nonché dalle norme nazionali, tra cui quelle emanate nel contesto emergenziale.
Al riguardo si segnala che l’articolo 28 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 prevede gli specifici casi in cui, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, nonché le relative modalità e tempistiche di rimborso dei titoli di viaggio da parte dei vettori.
Le richieste di rimborso non devono pertanto essere inviate all’Autorità. Si suggerisce, invece, di verificare direttamente sul sito web di ciascun vettore quali sono le modalità e i canali predisposti per effettuare, ove ne ricorrano i presupposti, tali richieste.
Nel contesto dell’epidemia COVID-19, la Commissione europea ha fornito Orientamenti interpretativi circa l’applicazione di alcune disposizioni relative ai diritti dei passeggeri garantiti da regolamenti europei (“Orientamenti interpretativi relativi ai regolamenti UE sui diritti dei passeggeri nel contesto dell’evolversi della situazione connessa al Covid-19”).
Gli Orientamenti interpretativi hanno ad oggetto, in particolare, i diritti dei passeggeri in caso di cancellazioni e ritardi nei servizi di trasporto, tra i quali quello di scegliere tra rimborso del prezzo del biglietto e servizio alternativo di trasporto. Le circostanze dell’epidemia (natura pandemica, rischio di contagio, etc.) sono tali, infatti, da incidere sulla possibilità concreta di esercitare il diritto, previsto dai Regolamenti UE, a scegliere il servizio alternativo di trasporto “non appena possibile” in quanto i vettori potrebbero non essere in grado di offrire al passeggero detto servizio in tempi brevi. Ne consegue che, per il passeggero, potrebbe essere preferibile optare per il rimborso del prezzo del biglietto oppure per il servizio alternativo di trasporto in una data successiva a sua discrezione.
Nel fornire queste e altre indicazioni, la Comunicazione fa riferimento all’impatto dell’emergenza epidemiologica in atto sull’esercizio, fra gli altri, dei seguenti diritti dei passeggeri:
Per maggiori dettagli, si invita a consultare il testo integrale della Comunicazione e la pagina web predisposta dalla Commissione, ove sono riportate anche le principali misure restrittive dei servizi di trasporto adottate o annunciate dagli Stati Membri.
Rimborsi per rinuncia al viaggio da parte del passeggero
I regolamenti europei relativi ai diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario, effettuato con autobus o via mare e per vie navigabili interne non disciplinano le ipotesi di rimborso per rinuncia al viaggio da parte del passeggero. Tali ipotesi sono regolate dalle condizioni generali di trasporto di ciascun vettore, nonché dalle norme nazionali, tra cui quelle emanate nel contesto emergenziale.
Al riguardo si segnala che l’articolo 28 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 prevede gli specifici casi in cui, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, nonché le relative modalità e tempistiche di rimborso dei titoli di viaggio da parte dei vettori.
Le richieste di rimborso non devono pertanto essere inviate all’Autorità. Si suggerisce, invece, di verificare direttamente sul sito web di ciascun vettore quali sono le modalità e i canali predisposti per effettuare, ove ne ricorrano i presupposti, tali richieste.
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