{"id":71609,"date":"2026-03-26T16:44:42","date_gmt":"2026-03-26T15:44:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.autorita-trasporti.it\/?post_type=cpt_contributo&#038;p=71609"},"modified":"2026-03-27T09:26:00","modified_gmt":"2026-03-27T08:26:00","slug":"contributo-per-il-funzionamento-art-2026","status":"publish","type":"cpt_contributo","link":"https:\/\/www.autorita-trasporti.it\/en\/contributi-per-il-funzionamento\/contributo-per-il-funzionamento-art-2026\/","title":{"rendered":"Contributo per il funzionamento ART \u2013 2026"},"content":{"rendered":"<p><em>Pubblicato il 26 marzo 2026<\/em><\/p>\n<p>In base alla <a href=\"https:\/\/www.autorita-trasporti.it\/delibere\/delibera-n-218-2025\/\">delibera dell\u2019Autorit\u00e0 n. 218\/2025<\/a> del 4 dicembre 2025, integrata dalla <a href=\"https:\/\/www.autorita-trasporti.it\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/det_00038_26-03-2026.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">determina del Segretario generale n. 38\/2026<\/a> del 26 marzo 2026, si comunicano le seguenti modalit\u00e0 di dichiarazione e di versamento del contributo relativo al 2026 dovuto dagli operatori economici del settore del trasporto.<\/p>\n<p><strong>Gli operatori economici con fatturato superiore a \u20ac 7.000.000,00<\/strong> (euro settemilioni\/00), prescindendo da eventuali esclusioni o scomputi che li esentino dalla corresponsione del contributo, <strong>dichiarano all\u2019Autorit\u00e0, entro il 15 maggio 2026<\/strong>, i dati anagrafici ed economici richiesti attraverso il <a href=\"https:\/\/secure.autorita-trasporti.it\/ART_Login\/LoginB.aspx?ReturnUrl=%2fART_Login%2fIntra%2fDefault.aspx\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">servizio on-line messo a disposizione dall\u2019Autorit\u00e0<\/a>.<\/p>\n<p>La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o, per le imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, dal rappresentante fiscale o direttamente dal soggetto estero mediante identificazione diretta, con firma digitale o autografa, allegando copia del documento di identit\u00e0. I medesimi, <strong>a corredo della dichiarazione<\/strong>, dovranno sottoscrivere e depositare <strong>un prospetto analitico, volto a dettagliare le esclusioni invocate. Allorch\u00e9 queste ultime superino la soglia del 20% del fatturato e l\u2019operatore economico, prescindendo dagli scomputi, abbia un fatturato pari o superiore a \u20ac 20.000.000,00 (euro ventimilioni\/00) si render\u00e0 necessario produrre un\u2019attestazione riguardante tali esclusioni<\/strong>, sottoscritta, a scelta dell\u2019operatore economico, dal revisore legale dei conti ovvero dalla societ\u00e0 di revisione legale o, in alternativa, dal collegio sindacale dell\u2019operatore economico a cui esse si riferiscono.<\/p>\n<p>Ferme restando le sanzioni penali previste dalla legge in caso di falsa dichiarazione, la mancata o tardiva trasmissione della dichiarazione, nonch\u00e9 l\u2019indicazione nel modello di dati incompleti o non rispondenti al vero, comporta l\u2019applicazione delle sanzioni di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.autorita-trasporti.it\/normativa\/art-37-decreto-legge-6-dicembre-2011-n-201\/\">articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201<\/a>, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.<\/p>\n<p>Laddove l\u2019operatore non abbia provveduto agli adempimenti dichiarativi e\/o contributivi nei termini prescritti, nonch\u00e9 in caso di dichiarazioni palesemente erronee o viziate da genericit\u00e0, l\u2019Autorit\u00e0 provveder\u00e0 all\u2019avvio delle prescritte procedure di accertamento e recupero, nel rispetto del principio del contraddittorio con l\u2019operatore.<\/p>\n<p>Unicamente in caso di errori scusabili e\/o in buona fede incorsi in sede dichiarativa e semprech\u00e9 non sia stato nel frattempo avviato un controllo sostanziale sulla relativa posizione, l\u2019operatore economico entro l\u2019anno successivo a quello contributivo di riferimento, pu\u00f2 avvalersi di un ravvedimento operoso, finalizzato alla regolarizzazione degli adempimenti dichiarativi e di versamento, senza il computo aggiuntivo di interessi di mora.<\/p>\n<p>Qualora l\u2019operatore non adempia agli obblighi dichiarativi, l\u2019Autorit\u00e0 assumer\u00e0, quale base imponibile, l\u2019intero fatturato determinato, in assenza di scomputi od esclusioni, ai sensi dell\u2019articolo 2 della <a href=\"https:\/\/www.autorita-trasporti.it\/delibere\/delibera-n-218-2025\/\">delibera n. 218\/2025<\/a>.<\/p>\n<p><strong>Per l\u2019anno 2026, il contributo per gli oneri di funzionamento dell\u2019Autorit\u00e0 \u00e8 fissato nella misura dello<\/strong> <strong>0,45 (zero virgola quarantacinque) per mille del fatturato<\/strong> risultante dall\u2019ultimo bilancio approvato alla data di pubblicazione della <a href=\"https:\/\/www.autorita-trasporti.it\/delibere\/delibera-n-218-2025\/\">delibera dell\u2019Autorit\u00e0 n. 218\/2025<\/a> (avvenuta il 2 marzo 2026).<\/p>\n<p>Per fatturato deve intendersi l\u2019importo risultante dal conto economico alla voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) sommato alla voce A5 (altri ricavi e proventi) o voci corrispondenti per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali IAS\/IFRS.<\/p>\n<p>Sulla base della normativa sopra richiamata, sono <strong>esentati dall\u2019obbligo di versamento i soggetti il cui importo contributivo \u00e8 pari od inferiore a \u20ac 3.150,00<\/strong> (euro tremilacentocinquanta\/00).<\/p>\n<p>Sono altres\u00ec escluse dal versamento le societ\u00e0 in liquidazione e\/o soggette a procedure concorsuali con finalit\u00e0 esclusivamente liquidative alla data del 31 dicembre 2025. Per le societ\u00e0 poste in liquidazione e\/o soggette a procedure concorsuali con finalit\u00e0 esclusivamente liquidative a partire dal 1\u00b0 gennaio 2026, il contributo \u00e8 dovuto per il periodo che decorre da tale data fino a quella di messa in liquidazione e\/o assoggettamento alla procedura concorsuale con finalit\u00e0 esclusivamente liquidativa.<\/p>\n<p>Per la determinazione del fatturato rilevante ai fini contributivi, la <a href=\"https:\/\/www.autorita-trasporti.it\/delibere\/delibera-n-218-2025\/\">delibera dell\u2019Autorit\u00e0 n. 218\/2025<\/a>, come da indicazioni operative riportate nella <a href=\"https:\/\/www.autorita-trasporti.it\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/det_00038_26-03-2026.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">determina del Segretario generale n. 38\/2026<\/a>, oltre a fornire indicazioni precise sul calcolo, ha previsto che dal totale dei ricavi vengano esclusi:<\/p>\n<ol>\n<li>eventuali ricavi conseguiti a fronte di attivit\u00e0 non ricadenti nei settori di competenza dell\u2019Autorit\u00e0 come individuati nella <a href=\"https:\/\/www.autorita-trasporti.it\/delibere\/delibera-n-218-2025\/\">delibera dell\u2019Autorit\u00e0 n. 218\/2025<\/a>;<\/li>\n<li>i ricavi conseguiti per attivit\u00e0 svolte all\u2019estero;<\/li>\n<li>i contributi in conto impianti o investimento ricevuti e fatti transitare nel conto economico;<\/li>\n<li>i ricavi derivanti dalle attivit\u00e0 svolte nel mercato postale per le imprese titolari di autorizzazione per il servizio postale;<\/li>\n<li>le plusvalenze e i proventi straordinari derivanti da operazioni di compravendita di beni immobili;<\/li>\n<li>le sopravvenienze attive;<\/li>\n<li>i risarcimenti danni;<\/li>\n<li>le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Inoltre, al fine di evitare duplicazioni di contribuzione in sede di computo del fatturato, sono oggetto di esclusione:<\/p>\n<ol>\n<li>nella sola ipotesi di unico contratto di trasporto, i ricavi derivanti dall\u2019addebito di prestazioni della medesima tipologia rese ad altro operatore soggetto al contributo;<\/li>\n<li>i ricavi derivanti da specifiche attivit\u00e0 di locazione e noleggio di mezzi di trasporto (senza conducente\/macchinista, o a scafo nudo, o dry lease), previa comunicazione degli estremi del locatario o del soggetto che li prenda a nolo.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Nella <a href=\"https:\/\/www.autorita-trasporti.it\/delibere\/delibera-n-218-2025\/\">delibera dell\u2019Autorit\u00e0 n. 218\/2025<\/a>, come integrata con <a href=\"https:\/\/www.autorita-trasporti.it\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/det_00038_26-03-2026.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">determina del Segretario generale n. 38\/2026<\/a>, \u00e8 previsto che, in caso di ricavi generati da imprese riunite in consorzio erogante servizi di trasporto, il contributo venga corrisposto da quest\u2019ultimo per le prestazioni di competenza e, al fine di evitare una duplicazione di versamenti riconducibili alla medesima quota di ricavo, l\u2019impresa consorziata escluda i ricavi derivanti dai servizi di trasporto erogati al consorzio stesso. Le imprese consorziate sono comunque tenute all\u2019assolvimento dell\u2019obbligo dichiarativo e, in relazione alle prestazioni estranee al consorzio, a quello contributivo.<\/p>\n<p>Specifiche modalit\u00e0 di individuazione del fatturato rilevante ai fini contributivi sono previste per gli operatori economici eroganti servizi di trasporto aereo e di trasporto via mare e per vie navigabili interne di passeggeri e\/o merci.<\/p>\n<p>In aggiunta, sono state ammesse esclusioni dedicate ai seguenti settori ovvero categorie di operatori del trasporto:<\/p>\n<ul style=\"list-style-type: disc;\">\n<li>gestori di infrastrutture ferroviarie di rilievo nazionale e regionale;<\/li>\n<li>gestori di infrastrutture portuali nonch\u00e9 soggetti che svolgono operazioni e servizi portuali;<\/li>\n<li>gestori di infrastrutture autostradali;<\/li>\n<li>soggetti operanti nel settore della gestione di centri di movimentazione merci (interporti e operatori della logistica);<\/li>\n<li>soggetti operanti nel settore del trasporto ferroviario merci;<\/li>\n<li>soggetti eroganti servizi di agenzia\/raccomandazione marittima;<\/li>\n<li>soggetti esercenti servizi di spedizione, con esclusione di quelli afferenti al trasporto merci su strada.<\/li>\n<\/ul>\n<p>In via generale, per le sole imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il fatturato \u00e8 considerato pari al volume d\u2019affari risultante dall\u2019ultima dichiarazione IVA presentata alla data di pubblicazione della <a href=\"https:\/\/www.autorita-trasporti.it\/delibere\/delibera-n-218-2025\/\">delibera dell\u2019Autorit\u00e0 n. 218\/2025<\/a> (avvenuta il 2 marzo 2026) dal rappresentante fiscale o direttamente dal soggetto estero mediante identificazione diretta.<\/p>\n<p>Nel caso di soggetti legati da rapporti di controllo o di collegamento di cui all\u2019articolo 2359 del codice civile ovvero sottoposti ad attivit\u00e0 di direzione e coordinamento ai sensi dell\u2019articolo 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all\u2019interno del medesimo gruppo, ciascun soggetto \u00e8 tenuto a versare un autonomo contributo la cui entit\u00e0 deve essere calcolata in relazione ai ricavi iscritti a bilancio derivanti dall\u2019attivit\u00e0 svolta dal singolo operatore.<\/p>\n<p>Per i soggetti eroganti servizi di trasporto internazionale terrestre di passeggeri (su strada o ferroviario) e merci (ferroviario) il fatturato rilevante ai fini della determinazione del contributo \u00e8 quantificato in base ai ricavi derivanti dalle attivit\u00e0 svolte entro i confini nazionali. Ove non sia possibile una puntuale individuazione della porzione di ricavi rilevanti a tal fine, si dovr\u00e0 effettuare un calcolo percentuale basato sul chilometraggio percorso nel territorio dello Stato rispetto alla tratta complessiva.<\/p>\n<p>I soggetti tenuti al versamento del contributo dovranno versare <strong>due terzi dell\u2019importo dovuto entro il termine del 15 maggio 2026, il terzo residuo<\/strong> dovr\u00e0 essere versato <strong>entro e non oltre il 30 ottobre 2026<\/strong>.<\/p>\n<p>Il versamento deve essere effettuato a mezzo del servizio pagoPA con le modalit\u00e0 illustrate nella sezione FAQ di seguito riportata.<\/p>\n<p>Si ricorda che il mancato o parziale pagamento del contributo entro i termini del 15 maggio 2026, per l\u2019acconto relativo a due terzi dell\u2019importo, nonch\u00e9 del 30 ottobre 2026, per il saldo finale, comporta l\u2019avvio della procedura di riscossione, anche coattiva a mezzo di Agenzia delle Entrate-Riscossione, oltre all\u2019applicazione degli interessi di mora, nella misura legale, a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento. \u00c8 fatta salva ogni competenza dell\u2019Autorit\u00e0 in merito alle attivit\u00e0 di controllo, oltre che di escussione dei versamenti omessi, parziali o tardivi, anche con riferimento all\u2019applicazione dell\u2019interesse legale dovuto.<\/p>\n<p>Nell\u2019area riservata, cui si accede previo accreditamento, sono presenti ulteriori informazioni relative alle modalit\u00e0 di calcolo e di dichiarazione del contributo dovuto.<\/p>\n<p>Per informazioni generali o supporto di carattere operativo scrivere a:<\/p>\n<ul style=\"list-style-type: disc;\">\n<li><a href=\"mailto:info-contributo@autorita-trasporti.it\">info-contributo@autorita-trasporti.it<\/a>, indirizzo di posta elettronica ordinaria.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Per trasmettere istanze o comunicazioni di carattere formale e\/o aventi valore legale che devono essere registrate dal protocollo generale scrivere a:<\/p>\n<ul style=\"list-style-type: disc;\">\n<li><a href=\"mailto:autofinanziamento@pec.autorita-trasporti.it\">autofinanziamento@pec.autorita-trasporti.it<\/a>, indirizzo di posta elettronica certificata.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Non \u00e8 fornito servizio telefonico.<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","meta":{"_acf_changed":false},"taxonomy_anno":[549],"taxonomy_tag_cloud":[],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.autorita-trasporti.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/cpt_contributo\/71609"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.autorita-trasporti.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/cpt_contributo"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.autorita-trasporti.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/cpt_contributo"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/www.autorita-trasporti.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/cpt_contributo\/71609\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":71626,"href":"https:\/\/www.autorita-trasporti.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/cpt_contributo\/71609\/revisions\/71626"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.autorita-trasporti.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71609"}],"wp:term":[{"taxonomy":"taxonomy_anno","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.autorita-trasporti.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/taxonomy_anno?post=71609"},{"taxonomy":"taxonomy_tag_cloud","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.autorita-trasporti.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/taxonomy_tag_cloud?post=71609"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}