{"id":46124,"date":"2022-03-25T16:28:31","date_gmt":"2022-03-25T15:28:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.autorita-trasporti.it\/?post_type=cpt_contributo&#038;p=46124"},"modified":"2023-03-02T18:16:56","modified_gmt":"2023-03-02T17:16:56","slug":"contributo-per-il-funzionamento-art-2022","status":"publish","type":"cpt_contributo","link":"https:\/\/www.autorita-trasporti.it\/en\/contributi-per-il-funzionamento\/contributo-per-il-funzionamento-art-2022\/","title":{"rendered":"Contributo per il funzionamento ART \u2013 2022"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"font-size: 10pt;\"><em>Aggiornamento pubblicato il 25 marzo 2022<\/em><\/span><\/p>\n<p>In base al <a href=\"https:\/\/www.autorita-trasporti.it\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/DPCM_2022-01-14.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">DPCM 14 gennaio 2022<\/a> di approvazione, ai fini dell\u2019esecutivit\u00e0, della <a href=\"https:\/\/www.autorita-trasporti.it\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Delibera-n.-181_2021_signed.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">delibera dell\u2019Autorit\u00e0 n. 181\/2021 del 16 dicembre 2021<\/a> integrata dalla <a href=\"https:\/\/www.autorita-trasporti.it\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/det_00027_15-03-2022.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">determina del Segretario generale n. 27\/2022 del 15 marzo 2022<\/a>, si comunicano le seguenti modalit\u00e0 di dichiarazione e di versamento del contributo relativo al 2022 dovuto dagli operatori economici del settore del trasporto.<\/p>\n<p>Gli operatori economici con fatturato superiore a \u20ac 5.000.000,00 (euro cinquemilioni\/00), prescindendo da eventuali esclusioni o scomputi che le esentino dalla corresponsione del contributo, dichiarano all\u2019Autorit\u00e0, entro il 29 aprile 2022, i dati anagrafici ed economici richiesti attraverso il <a href=\"https:\/\/secure.autorita-trasporti.it\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">servizio on-line messo a disposizione dall\u2019Autorit\u00e0<\/a>.<\/p>\n<p>La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o, per le imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, dal rappresentante fiscale o direttamente dal soggetto estero mediante identificazione diretta, con firma digitale o autografa con allegata copia del documento di identit\u00e0.<\/p>\n<p>I medesimi, a corredo della dichiarazione, dovranno sottoscrivere e depositare un prospetto analitico, volto a dettagliare le esclusioni invocate. Allorch\u00e9 queste ultime superino la soglia del 20% del fatturato e l\u2019operatore economico, prescindendo dagli scomputi, abbia un fatturato pari o superiore a \u20ac 10.000.000,00 (euro diecimilioni\/00) si render\u00e0 necessario produrre un\u2019attestazione riguardante tali esclusioni, sottoscritta dal revisore legale dei conti ovvero dalla societ\u00e0 di revisione legale o, in alternativa, dal collegio sindacale dell\u2019operatore economico a cui esse si riferiscono.<\/p>\n<p>Ferme restando le sanzioni penali previste dalla legge in caso di falsa dichiarazione, la mancata o tardiva trasmissione della dichiarazione, nonch\u00e9 l\u2019indicazione nel modello di dati incompleti o non rispondenti al vero, comporta l\u2019applicazione delle sanzioni di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.autorita-trasporti.it\/normativa\/art-37-decreto-legge-6-dicembre-2011-n-201\/\">articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201<\/a>, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.<\/p>\n<p>Sulla base della normativa sopra richiamata, sono esentati dall\u2019obbligo di versamento i soggetti il cui importo contributivo \u00e8 pari od inferiore a \u20ac 3.000,00 (euro tremila\/00).<\/p>\n<p>Sono altres\u00ec escluse dal versamento le societ\u00e0 in liquidazione e\/o soggette a procedure concorsuali con \u201cfinalit\u00e0 liquidative\u201d alla data del 31 dicembre 2021. Per le societ\u00e0 poste in liquidazione e\/o soggette a procedure concorsuali con \u201cfinalit\u00e0 liquidative\u201d a partire dal 1\u00b0 gennaio 2022, il contributo \u00e8 dovuto per il periodo che decorre da tale data fino a quella di messa in liquidazione e\/o assoggettamento alla procedura concorsuale con \u201cfinalit\u00e0 liquidative\u201d.<\/p>\n<p>Per la determinazione del fatturato rilevante ai fini contributivi, la <a href=\"https:\/\/www.autorita-trasporti.it\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Delibera-n.-181_2021_signed.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">delibera dell\u2019Autorit\u00e0 n. 181\/2021<\/a>, come da indicazioni operative fornite nella <a href=\"https:\/\/www.autorita-trasporti.it\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/det_00027_15-03-2022.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">determina del Segretario generale n. 27\/2022<\/a>, oltre a fornire indicazioni precise sul calcolo, ha previsto che dal totale dei ricavi vengano esclusi:<\/p>\n<ol>\n<li>eventuali ricavi conseguiti a fronte di attivit\u00e0 non ricadenti nei settori di competenza dell\u2019Autorit\u00e0 come individuati nella <a href=\"https:\/\/www.autorita-trasporti.it\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Delibera-n.-181_2021_signed.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">delibera dell\u2019Autorit\u00e0 n. 181\/2021<\/a>;<\/li>\n<li>i ricavi conseguiti per attivit\u00e0 svolte all\u2019estero;<\/li>\n<li>i contributi in conto impianti o investimento ricevuti e fatti transitare nel conto economico;<\/li>\n<li>i contributi in conto esercizio nella misura massima della copertura dei costi per il mantenimento in piena efficienza delle infrastrutture ferroviarie di rilievo nazionale e regionale;<\/li>\n<li>i ricavi dei soggetti operanti nel settore della gestione delle infrastrutture autostradali, derivanti dall\u2019\u201dequivalente incremento della tariffa di competenza\u201d applicata con l\u2019entrata in vigore del decreto-legge 1\u00b0 luglio 2009, n. 78, come convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, da destinarsi alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonch\u00e9 all\u2019adeguamento ed al miglioramento delle strade e autostrade in gestione diretta ANAS S.p.A.;<\/li>\n<li>i ricavi derivanti dalle attivit\u00e0 svolte nel mercato postale per le imprese titolari di autorizzazione per il servizio postale;<\/li>\n<li>le plusvalenze e i proventi straordinari derivanti da operazioni di compravendita di beni immobili;<\/li>\n<li>le sopravvenienze attive da fondo rischi.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Inoltre, sono oggetto di esclusione:<\/p>\n<ol>\n<li>nell\u2019ipotesi di unico contratto di trasporto, i ricavi derivanti dall\u2019addebito di prestazioni della medesima tipologia rese ad altro operatore soggetto al contributo;<\/li>\n<li>i ricavi derivanti dalle attivit\u00e0 di locazione e noleggio di mezzi di trasporto.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Nella <a href=\"https:\/\/www.autorita-trasporti.it\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Delibera-n.-181_2021_signed.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">delibera dell\u2019Autorit\u00e0 n. 181\/2021<\/a>, come integrata con <a href=\"https:\/\/www.autorita-trasporti.it\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/det_00027_15-03-2022.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">determina del Segretario generale n. 27\/2022<\/a>, \u00e8 previsto che, in caso di ricavi generati da imprese riunite in consorzio erogante servizi di trasporto, il contributo venga corrisposto da quest\u2019ultimo e, al fine di evitare una duplicazione di versamenti riconducibili alla medesima quota di ricavo, l\u2019impresa consorziata escluda i ricavi derivanti dai servizi di trasporto erogati al consorzio stesso.<\/p>\n<p>Specifiche modalit\u00e0 di individuazione del fatturato rilevante ai fini contributivi sono previste per gli operatori economici eroganti servizi di trasporto aereo e di trasporto via mare e per vie navigabili interne di passeggeri e\/o merci.<\/p>\n<p>In aggiunta, sono state ammesse esclusioni dedicate ai seguenti settori del trasporto: gestione di centri di movimentazione merci (interporti e operatori della logistica); gestione di infrastrutture portuali; operazioni e servizi portuali; servizi di trasporto merci su strada connessi con autostrade, porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti; servizi di agenzia\/raccomandazione marittima.<\/p>\n<p>In via generale, per le sole imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il fatturato \u00e8 considerato pari al volume d\u2019affari IVA, prodotto nell\u2019anno solare precedente e risultante dall\u2019ultima dichiarazione IVA presentata, al 9 febbraio 2022, dal rappresentante fiscale o direttamente dal soggetto estero mediante identificazione diretta.<\/p>\n<p>Nel caso di societ\u00e0 legate da rapporti di controllo o di collegamento di cui all\u2019articolo 2359 del codice civile ovvero sottoposte ad attivit\u00e0 di direzione e coordinamento ai sensi dell\u2019articolo 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all\u2019interno del medesimo gruppo, ciascuna societ\u00e0 \u00e8 tenuta a versare un autonomo contributo la cui entit\u00e0 deve essere calcolata in relazione ai ricavi iscritti a bilancio derivanti dall\u2019attivit\u00e0 svolta dalla singola societ\u00e0.<\/p>\n<p>I soggetti eroganti servizi di agenzia\/raccomandazione marittima sono tenuti a versare il contributo in nome e per conto dei vettori esteri, ove fiscalmente rappresentati o l\u2019agente raccomandatario appartenga allo stesso gruppo del vettore rappresentato, determinando il fatturato con le modalit\u00e0 previste per i soggetti operanti nel settore del trasporto via mare e per altre vie navigabili di passeggeri e\/o merci.<\/p>\n<p>Per effetto dell\u2019art. 16 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, i soggetti eroganti servizi di trasporto merci su strada iscritti all\u2019Albo degli Autotrasportatori sono esonerati dalla corresponsione del contributo in relazione all\u2019annualit\u00e0 2022 con riferimento a tali prestazioni.<\/p>\n<p><strong>I soggetti tenuti al versamento del contributo dovranno versare due terzi dell\u2019importo dovuto entro il termine del 29 aprile 2022, il terzo residuo deve essere versato entro e non oltre il 28 ottobre 2022.<\/strong><\/p>\n<p>Il versamento deve essere effettuato a mezzo del servizio <strong><a href=\"https:\/\/autorita-trasporti.servizi-pa-online.it\/\">pagoPA, raggiungibile anche nella sezione \u201cServizi on-line\u201d<\/a><\/strong>, con le modalit\u00e0 illustrate nella sezione FAQ di seguito riportata.<\/p>\n<p>Si ricorda che il mancato o parziale pagamento del contributo entro i termini del 29 aprile 2022, per l\u2019acconto relativo a due terzi dell\u2019importo, nonch\u00e9 del 28 ottobre 2022, per il saldo finale, comporta l\u2019avvio della procedura di riscossione, anche coattiva a mezzo di Agenzia delle Entrate-Riscossione, oltre all\u2019applicazione degli interessi di mora, nella misura legale, a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento. \u00c8 fatta salva ogni competenza dell\u2019Autorit\u00e0 in merito alle attivit\u00e0 di controllo, oltre che di escussione dei versamenti omessi, parziali o tardivi, anche con riferimento all\u2019applicazione dell\u2019interesse legale dovuto.<\/p>\n<p>Nell\u2019<a href=\"https:\/\/secure.autorita-trasporti.it\/default.aspx\">area riservata<\/a>, cui si accede previo accreditamento, sono presenti ulteriori informazioni, le modalit\u00e0 di calcolo e di dichiarazione del contributo dovuto e le eventuali modalit\u00e0 di invio delle comunicazioni relative al pagamento effettuato.<\/p>\n<p>Per informazioni generali o supporto di carattere operativo scrivere a:<br \/>\n<a href=\"mailto:info-contributo@autorita-trasporti.it\">info-contributo@autorita-trasporti.it<\/a>, indirizzo di posta elettronica ordinaria.<\/p>\n<hr \/>\n<p><em>Aggiornamento FAQ pubblicato il 3 ottobre 2022<\/em><\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","meta":{"_acf_changed":false},"taxonomy_anno":[467],"taxonomy_tag_cloud":[],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.autorita-trasporti.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/cpt_contributo\/46124"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.autorita-trasporti.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/cpt_contributo"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.autorita-trasporti.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/cpt_contributo"}],"version-history":[{"count":12,"href":"https:\/\/www.autorita-trasporti.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/cpt_contributo\/46124\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":50125,"href":"https:\/\/www.autorita-trasporti.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/cpt_contributo\/46124\/revisions\/50125"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.autorita-trasporti.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=46124"}],"wp:term":[{"taxonomy":"taxonomy_anno","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.autorita-trasporti.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/taxonomy_anno?post=46124"},{"taxonomy":"taxonomy_tag_cloud","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.autorita-trasporti.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/taxonomy_tag_cloud?post=46124"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}