Nella delibera dell’Autorità n. 141/2018, come integrata con determina del Segretario generale n. 21/2019, è previsto che, in caso di ricavi generati da imprese riunite in Consorzio, il contributo è versato dal Consorzio e, al fine di evitare una duplicazione di versamenti riconducibili alla medesima quota di ricavo, l’impresa consorziata escluda i ricavi derivanti dai servizi di trasporto erogati a Consorzi eroganti servizi di trasporto.
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