Sì, l’articolo 2, comma 16, della delibera n. 194/2023 ha individuato una soglia di esenzione stabilendo che il versamento non è dovuto per importi contributivi pari od inferiori a € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00). Ciò mira ad evitare l’insorgere di obblighi contributivi a carico dei piccoli operatori e delle microimprese.
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