Sì, l’art. 2, comma 7 della delibera n. 172/2019 ha mutato la precedente soglia di esenzione, cristallizzandola a € 1.800,00 (euro milleottocento/00). Pertanto, il versamento non sarà dovuto per importi contributivi pari od inferiori a tale cifra. Ciò mira ad evitare l’insorgere di obblighi contributivi a carico dei piccoli operatori e delle microimprese.
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