Sì, l’art. 2, comma 6 della delibera n. 141/2018 ha confermato la precedente soglia di esenzione, attualmente cristallizzata ad € 3.000,00 (euro tremila/00). Pertanto, il versamento non sarà dovuto per importi contributivi pari od inferiori a tale cifra. Ciò mira ad evitare l’insorgere di obblighi contributivi a carico dei piccoli operatori.
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