Il decreto legge 34/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 77/2020, all’articolo 215 “Misure di tutela per i pendolari di trasporto ferroviario e TPL” stabilisce che in caso di mancata utilizzazione di titoli di viaggio, ivi compresi gli abbonamenti, in conseguenza delle misure di contenimento disposte dalla normativa in relazione all’emergenza epidemiologica, le aziende erogatrici di servizi di trasporto ferroviario ovvero di servizi di trasporto pubblico locale provvedono a rimborsare gli aventi diritto, optando per una delle seguenti modalità:
Per accedere al rimborso, gli aventi diritto devono inviare la documentazione comprovante il possesso del titolo di viaggio che non è stato possibile utilizzare accompagnato da una autocertificazione relativa al mancato utilizzo, in tutto o in parte, del titolo di viaggio in conseguenza dei provvedimenti attuativi delle misure di contenimento.
Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, il vettore procede al rimborso secondo le modalità citate.
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