Tutti i soggetti coinvolti nel servizio di trasporto (l’impresa di trasporto, l’ente di gestione della stazione designata, l’agente di viaggio o l’operatore turistico) sono tenuti a cooperare al fine di fornire assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta, alle seguenti condizioni:
- la necessità di assistenza richiesta dalla persona con disabilità o a mobilità ridotta deve essere notificata a uno dei soggetti coinvolti suindicati con almeno 36 ore di anticipo. Pertanto, i soggetti coinvolti nel servizio sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie per assicurare la ricezione delle notifiche. Qualora il biglietto consenta viaggi multipli, è sufficiente una sola notifica che contenga informazioni specifiche sugli orari dei viaggi successivi.
- l’assistenza è fornita a condizione che la persona con disabilità o a mobilità ridotta si presenti nel punto designato all’orario stabilito o comunque concordato con il vettore a condizione che tale orario non ecceda i 60 minuti rispetto all’orario di partenza pubblicato o all’ora richiesta a tutti i passeggeri per la registrazione. Se non è stato stabilito un orario preciso entro cui la persona con disabilità o a mobilità ridotta è tenuta a presentarsi, è necessario recarsi al punto designato almeno 30 minuti prima dell’orario di partenza pubblicato o dell’ora alla quale è richiesto a tutti i passeggeri di presentarsi per la registrazione.
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