Ho diritto ad un indennizzo – che deve essere richiesta all’impresa ferroviaria – quando il ritardo di arrivo alla destinazione indicata sul biglietto è stato superiore a 60 minuti. In tal caso ho diritto ad un risarcimento minimo pari al:
- 25% del prezzo del biglietto, se il ritardo è compreso tra 60 e 119 minuti;
- 50% del prezzo del biglietto, se il ritardo è pari o superiore a 120 minuti.
Le imprese ferroviarie possono sempre prevedere, nelle proprie Condizioni generali di trasporto, disposizioni migliorative per il passeggero.
Se si ritiene che il ritardo abbia provocato dei danni ulteriori, questi possono essere richiesti all’impresa ferroviaria secondo le normali regole della responsabilità contrattuale (in caso di risposta negativa da parte dell’impresa ferroviaria occorrerà perciò rivolgersi al Giudice Ordinario o utilizzare gli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, se disponibili).
Il diritto a ricevere il risarcimento viene meno se:
- il passeggero è informato del ritardo prima dell’acquisto del biglietto;
- il passeggero ha scelto il rimborso del biglietto, oppure se il ritardo nell’ora di arrivo prevista proseguendo il viaggio su un servizio diverso o in base a un itinerario alternativo resta inferiore a 60 minuti;
- per eventi dal 7 giugno 2023, il ritardo è imputabile a:
- circostanze straordinarie esterne all’esercizio ferroviario, quali condizioni meteorologiche estreme, gravi catastrofi naturali o gravi crisi sanitarie pubbliche che l’impresa ferroviaria poteva evitare o alle cui conseguenze non poteva ovviare;
- colpa del viaggiatore; oppure
- un comportamento di terzi che l’impresa ferroviaria non poteva evitare, quali presenza di persone sui binari, furto di cavi, emergenze a bordo, attività di contrasto, sabotaggio o terrorismo. Non rientrano in questa casistica gli scioperi del personale dell’impresa ferroviaria, gli atti o omissioni di altre imprese che utilizzano la stessa infrastruttura ferroviaria e gli atti o omissioni dei gestori delle stazioni e delle infrastrutture.
Condividi