Nel caso di cancellazione del viaggio su iniziativa dell’impresa ferroviaria o per ordine dell’autorità competente, i passeggeri continuano a fruire dei diritti previsti dal regolamento (CE) n. 1371/2007 per il settore ferroviario:
- il diritto di essere informati sulla cancellazione;
- il diritto a scegliere tra il rimborso del prezzo del biglietto e il trasporto alternativo. Il passeggero che scelga il trasporto alternativo “non appena possibile”, dovrà tenere conto che nelle attuali circostanze ciò può comportare ritardi considerevoli e tempi di attesa incerti. Invece, nel caso di scelta del rimborso del prezzo del biglietto, si ricorda che per il settore ferroviario il rimborso è effettuato in denaro su richiesta del passeggero.
Per il passeggero che scelga il rimborso, inoltre, la Raccomandazione della Commissione Europea del 13 maggio 2020 relativa ai buoni offerti a passeggeri e viaggiatori come alternativa al rimborso per pacchetti turistici e servizi di trasporto annullati nel contesto della pandemia di Covid-19 prevede quanto segue al punto 21:
“Le organizzazioni dei consumatori e dei passeggeri a livello nazionale e dell’Unione dovrebbero incoraggiare i viaggiatori e i passeggeri ad accettare, in luogo di un rimborso in denaro, buoni che presentino le caratteristiche e godano della protezione in caso di insolvenza descritte nella presente raccomandazione”.
Tra le caratteristiche dei buoni, sono indicati il periodo di validità minimo, il periodo di tempo dopo il quale, in caso di buoni con periodo di validità superiore al minimo, i viaggiatori o i passeggeri hanno diritto al rimborso se lo desiderano, e le condizioni di rimborso dei buoni che non sono stati riscattati (punto 17).
- il diritto all’assistenza, dal quale il vettore non è esonerato ove ricorrano i presupposti stabiliti dalle norme europee;
- nel caso in cui il passeggero non abbia optato per il rimborso, il diritto alla compensazione economica per ritardo all’arrivo alla destinazione finale (ritardi di almeno 60 minuti).
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