A favore dei soggetti esercenti servizi di spedizione, con esclusione di quelli afferenti al trasporto merci su strada, la delibera n. 194/2023 prevede la possibilità di escludere dal totale dei ricavi i proventi derivanti dal riaddebito di servizi di trasporto eseguiti materialmente da vettori terzi in nome e per conto dei mandanti originari, sempreché dette prestazioni non vengano rese da soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato o di rappresentante fiscale. Quanto all’individuazione del fatturato rilevante per le spedizioni via mare e via aerea il medesimo articolo 2, comma 14 della delibera n. 194/2023 rinvia alle regole stabilite, rispettivamente, per il trasporto marittimo e per i vettori aerei.
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