Il regolamento europeo relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus non disciplina le ipotesi di rimborso per rinuncia al viaggio da parte del passeggero. Tali ipotesi sono regolate dalle condizioni generali di trasporto di ciascun vettore, nonché dalle norme nazionali, tra cui quelle emanate nel contesto emergenziale.
Nel caso in cui il viaggiatore sia impossibilitato a partire per espresso provvedimento dell’autorità e debba quindi rinunciare al viaggio, il rimborso può quindi essere richiesto al vettore sulla base delle condizioni contrattuali applicabili al contratto stipulato ovvero in base alla normativa nazionale.
Al riguardo si segnala che l’articolo 88 bis del decreto legge 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2020, come ulteriormente modificato, prevede gli specifici casi in cui, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del Codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, nonché le relative modalità e tempistiche di rimborso dei titoli di viaggio da parte dei vettori.
Il rimborso può essere versato dal vettore in denaro o sotto forma di voucher (da utilizzare entro 24 mesi dall’emissione) di importo pari al prezzo pagato per il titolo di viaggio.
La durata di 24 mesi si applica anche ai voucher già emessi. In relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, decorsi 12 mesi dall’emissione è possibile richiedere il rimborso in denaro.
Se è invece il vettore a cancellare il viaggio e non il passeggero a rinunciarvi, pur in presenza di divieti imposti dalla autorità ha diritto a ricevere il rimborso nelle forme e nei modi previsti dalle norme ordinarie vigenti, in particolare dal regolamento (UE) n. 181/2011 (si veda la FAQ “Il mio viaggio in autobus è stato cancellato a causa dell’emergenza Coronavirus, quali diritti ho?”).
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