Sì, l’art. 2, comma 12, della delibera n. 181/2021 ha individuato una soglia di esenzione stabilendo che il versamento non è dovuto per importi contributivi pari od inferiori a € 3.000,00 (euro tremila/00). Ciò mira ad evitare l’insorgere di obblighi contributivi a carico dei piccoli operatori e delle microimprese.
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