In base all’articolo 16 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, non sono tenute al versamento del contributo.
Si evidenzia che, dato il carattere eccezionale della norma nonché la specifica finalità perseguita, l’esclusione dal versamento del contributo non può essere esteso alle attività diverse dall’autotrasporto di cose per conto di terzi (ad esempio, servizi logistici), in linea con la giurisprudenza del TAR Piemonte concernente l’articolo 37-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
Per il 2022 gli operatori individuati dal citato articolo 16 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, sono comunque tenuti entro il 29 aprile 2022 all’adempimento di cui all’articolo 3, comma 1, della delibera n. 181/2021.
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