Il disposto dell’articolo 20, comma 2 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni in legge 9 ottobre 2023, n. 136, ha escluso la debenza del contributo in relazione alle prestazioni di autotrasporto merci conto terzi a partire dall’anno 2024.
Si evidenzia che, data la specifica finalità perseguita dalla norma, l’esclusione dal versamento del contributo non può essere esteso alle attività diverse dall’autotrasporto di cose per conto di terzi (ad esempio, servizi logistici). Pertanto, gli operatori del settore dell’autotrasporto merci che hanno conseguito ricavi derivanti da prestazioni connesse a servizi logistici, ovvero ad una o più delle altre attività elencate all’articolo 1, comma 1, della delibera n. 194/2023, sono comunque tenuti per il 2024 all’adempimento dichiarativo di cui all’articolo 3, comma 1, della delibera n. 194/2023.
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