Nell’ambito delle Linee Guida, i servizi non di linea devono essere considerati dai soggetti competenti (Comuni e Regioni), unitamente ai servizi di TPL, nella fase di valutazione dell’adeguatezza dell’offerta di trasporto ai fini del soddisfacimento delle esigenze della domanda. Peraltro, nella nota introduttiva all’Allegato A alla Delibera n. 146/2021 del 4 novembre 2021 – con la quale è stato avviato il procedimento volto a definire le “Linee guida in materia di adeguamento del servizio taxi per Regioni ed Enti locali” e indetta la consultazione pubblica – cui si rimanda, è stato specificato come, nel procedimento per la definizione delle Linee guida, si è tenuto conto anche della recente evoluzione del mercato dei servizi non di linea, che ha visto affacciarsi nuovi operatori su piattaforma, con effetti potenzialmente “dirompenti” dell’attuale scenario del trasporto pubblico locale nel suo complesso. Ad ogni modo, si specificava che, anche se vi può essere il rischio di una erosione del mercato da parte di eventuali nuovi entranti, la modifica dei comportamenti degli utenti (anche a causa della pandemia) può comportare una espansione della domanda per servizi digitali ed integrati che rappresenta un’opportunità già colta, in questi anni, sia da organizzazioni di tassisti sia da singoli titolari di licenza, tramite l’efficientamento del processo di acquisizione della chiamata. In tal senso si è osservato l’incremento della digitalizzazione dei processi di prenotazione, pagamento e di espressione del gradimento di qualità (feedback).
Con riferimento specifico alle piattaforme tecnologiche, fermo restando che la legge istitutiva dell’Autorità le attribuisce competenze esclusivamente in materia di servizio taxi, l’obiettivo delle Linee Guida (in particolare, punti 37 e 43-44) consiste nel favorire un incremento dell’efficienza del servizio taxi, accogliendo le nuove opportunità rese disponibili dall’innovazione tecnologica tramite le piattaforme digitali, che si configurano come canale aggiuntivo ai tradizionali canali di acquisizione delle corse e che non possono subire limitazioni dalla organizzazione del servizio definita, oltre che da Regioni e Comuni, anche da soggetti terzi (come ad esempio nel caso della mancata individuazione da parte dei gestori aeroportuali di apposite area per l’attesa e il prelevamento dei passeggeri che hanno prenotato il servizio a mezzo di App).
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