Il mancato o parziale pagamento del contributo entro i termini del 29 aprile 2016 per l’acconto relativo ai due terzi dell’importo e del 30 novembre 2016 per il saldo finale comporta l’avvio della procedura di riscossione anche coattiva a mezzo di Equitalia S.p.A., e l’applicazione degli interessi di mora, nella misura legale, a partire dalla data di scadenza dei termini per il pagamento.
E’ fatta salva ogni competenza dell’Autorità in merito alle attività di controllo, oltre che di escussione dei versamenti omessi, parziali o tardivi, anche con riferimento all’applicazione dell’interesse legale dovuto.
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