Il mancato o parziale pagamento del contributo, entro i termini del 30 aprile 2020 per l’acconto relativo ai due terzi dell’importo e del 30 ottobre 2020 per il saldo finale, ovvero del 29 ottobre 2021 per l’intero importo relativamente ai soggetti appartenenti ai settori di cui all’articolo 1, comma 1 della delibera n. 20/2021, comporta l’avvio della procedura di riscossione anche coattiva a mezzo di Agenzia delle Entrate-Riscossione, e l’applicazione degli interessi di mora, nella misura legale, a partire dalla data di scadenza dei termini per il pagamento. È fatta salva ogni competenza dell’Autorità in merito alle attività di controllo, oltre che di escussione dei versamenti omessi, parziali o tardivi, anche con riferimento all’applicazione dell’interesse legale dovuto.
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