Ai fini del versamento del contributo, per “fatturato” deve intendersi l’importo risultante dal conto economico alla voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) sommato alla voce A5 (altri ricavi e proventi) – o voci corrispondenti per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS o secondo altri criteri – dell’ultimo bilancio approvato al 9 febbraio 2022, data di pubblicazione della delibera n. 181/2021. Per la determinazione del fatturato rilevante ai fini contributivi, la delibera n. 181/2021, come integrata dalla determina del Segretario Generale n. 27/2022, ha previsto che dal totale dei ricavi sono esclusi:
- eventuali ricavi conseguiti a fronte di attività non ricadenti nei settori di competenza dell’Autorità come individuati nella delibera appena richiamata;
- i ricavi conseguiti per attività svolte all’estero;
- i contributi in conto impianti o investimento ricevuti e fatti transitare nel conto economico;
- i contributi in conto esercizio nella misura massima della copertura dei costi per il mantenimento in piena efficienza delle infrastrutture ferroviarie di rilievo nazionale e regionale;
- i ricavi dei soggetti operanti nel settore della gestione delle infrastrutture autostradali, derivanti dall’“equivalente incremento della tariffa di competenza” applicata con l’entrata in vigore del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, come convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, da destinarsi alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all’adeguamento ed al miglioramento delle strade e autostrade in gestione diretta ANAS S.p.A.;
- i ricavi derivanti dalle attività svolte nel mercato postale per le imprese titolari di autorizzazione per il servizio postale;
- le plusvalenze e i proventi straordinari derivanti da operazioni di compravendita di beni immobili;
- le sopravvenienze attive da fondo rischi.
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