Il quadro normativo nazionale demanda a Regioni e Comuni (detti anche “soggetti competenti”) la fissazione delle regole di dettaglio per lo svolgimento del servizio taxi, e il controllo del loro rispetto.
In particolare, i soggetti competenti, nelle attività di organizzazione del servizio, stabiliscono:
Per migliorare il servizio e renderlo più efficiente e concorrenziale, Regioni e Comuni provvedono ad adeguarlo sulla base dei principi individuati dall’art. 37, comma 2, lett. m) del d.lgs. 201/2011 (anche, legge istitutiva dell’Autorità) e tenendo conto di quanto disciplinato con le Linee Guida di cui all’Allegato A alla delibera ART n. 46/2022.
L’Autorità assiste Regioni e Comuni nel processo di applicazione di questi principi, nell’ambito del parere preventivo e obbligatorio espresso a seguito della richiesta da parte dei soggetti competenti. Nel caso in cui i soggetti competenti non si adeguino al parere reso (o nel caso in cui non provvedano a richiedere il rilascio del parere stesso), all’Autorità è specificamente attribuita la facoltà di rivolgersi al Giudice amministrativo per impugnare gli atti adottati dall’Ente in materia di servizio taxi ritenuti non conformi ai principi fissati dalla legge istitutiva dell’Autorità.
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