Tali operatori escludono dal totale dei ricavi i proventi derivanti da: (i) attività documentale di supporto alla regolarizzazione delle operazioni doganali; (ii) svolgimento, in qualità di sub-vettore, di prestazioni di sub-vezione, a patto che vengano documentate e che il contributo venga corrisposto da altro operatore soggetto a contribuzione.
Per facilitare gli operatori economici nell’assolvimento degli obblighi dichiarativi e contributivi, l’Autorità ha predisposto, con specifico riferimento al settore del trasporto merci su strada e della logistica, una nota riassuntiva di dettaglio ed un prospetto sinottico.
Si rammenta che in base all’articolo 16 del decreto-legge 21/03/2022, n. 21, come convertito, con modificazioni, dalla legge 20/05/2022, n. 51, non sono tenute al versamento del contributo per il 2022 le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche, che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi. Conseguentemente, i ricavi ascrivibili a dette prestazioni, laddove conseguiti dai soggetti definiti dal decreto-legge n. 21/2022, godono di un esonero speciale e non concorrono alla formazione di fatturato rilevante.
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