I soggetti tenuti al versamento del contributo sono le imprese che svolgono le seguenti attività:
- gestione di infrastrutture di trasporto (ferroviarie, portuali, aeroportuali e autostradali);
- servizi di trasporto passeggeri e/o merci, nazionale, regionale e locale, connotati da oneri di servizio pubblico, con ogni modalità effettuato;
- servizio taxi;
- servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e/o merci;
- servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci;
- servizi di trasporto marittimo e costiero di passeggeri e/o merci;
- servizi di trasporto di passeggeri e/o merci per vie navigabili interne;
- servizi di trasporto di passeggeri e/o merci su strada;
- servizi accessori alla gestione di infrastrutture di trasporto;
- servizi accessori al trasporto ferroviario, su strada, aereo, marittimo, costiero e per vie navigabili interne di passeggeri e/o merci;
- gestione di centri di movimentazioni merci (interporti);
- servizi logistici e accessori ai settori dei trasporti;
- servizi di movimentazione merci relativi al trasporto ferroviario, su strada, marittimo, costiero e per vie navigabili interne.
Nel caso di società legate da rapporti di controllo o di collegamento di cui all’articolo 2359 del Codice civile o sottoposti ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’articolo 2497 del Codice civile anche mediante rapporti commerciali all’interno del medesimo gruppo, ciascuna società è tenuta a versare un autonomo contributo la cui entità deve essere calcolata in relazione ai ricavi iscritti a bilancio derivanti dall’attività svolta dalla singola società.
Nella delibera dell’Autorità n. 139/2016 è previsto che in caso di ricavi generati da imprese riunite in consorzio, al fine di evitare una duplicazione di versamenti riconducibili alla medesima quota di ricavi, il contributo sia versato dall’impresa consorziata o dal consorzio.
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