In base al DPCM 12 febbraio 2014 di approvazione, ai fini dell’esecutività, della deliberazione dell’Autorità 23 gennaio 2014 n. 10, si comunicano le seguenti modalità di versamento del contributo relativo al 2014 dovuto dai soggetti operanti nei settori del trasporto.
Sulla base della normativa sopra richiamata, il contributo è dovuto dalle imprese operanti nel settore dei trasporti con il valore del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato pari o superiore a 80.000.000,00 (euro ottantamilioni/00).
Esse dovranno versare due terzi del contributo dovuto, pari allo 0,4 per mille del valore del fatturato, entro il termine del 30 aprile 2014, tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato all’Autorità di regolazione dei trasporti presso Banca Nazionale del Lavoro – via Salaria, 228 Agenzia 6339 (ag. 9) Roma IBAN: IT83Y0100503239000000001020. In sede di versamento, nella causale dovranno essere specificate:
Sono esenti dal versamento le imprese in liquidazione o soggette a procedure concorsuali secondo la normativa vigente.
Nel caso di società legate da rapporti di controllo o di collegamento di cui all’articolo 2359 del codice civile ovvero sottoposte ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’articolo 2497 del codice civile anche mediante rapporti commerciali all’interno del medesimo gruppo, ciascuna società è tenuta a versare un autonomo contributo la cui entità deve essere calcolata in relazione ai ricavi iscritti a bilancio derivanti dall’attività svolta dalla singola società.
Le imprese che hanno effettuato il pagamento e le imprese con fatturato superiore a 50.000.000 (euro cinquantamilioni/00) dovranno comunicare all’Autorità alcune notizie aziendali entro il 31 luglio 2014 mediante modalità e modello disponibili nell’area riservata.
Nell’area riservata, cui si accede previo accreditamento, sono presenti ulteriori informazioni, le modalità di calcolo del contributo dovuto e le eventuali modalità di invio delle comunicazioni relative al pagamento effettuato.
Si ricorda che il mancato o parziale pagamento del contributo entro il termine del 30 aprile 2014 comporta l’avvio della procedura di riscossione e l’applicazione degli interessi di mora, nella misura legale, a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento. E’ fatta salva ogni competenza dell’Autorità in merito alle attività di controllo, oltre che di escussione dei versamenti omessi, parziali o tardivi, anche con riferimento all’applicazione dell’interesse legale dovuto.
Il restante terzo del contributo a conguaglio, a saldo, sarà versato entro il 30 novembre 2014, a seguito di eventuale comunicazione dell’Autorità.
E’ comunque fatto salvo il diritto a richiedere l’eventuale conguaglio a valere sul contributo dovuto per l’anno 2015.
Per informazioni o supporto scrivere a contributo@autorita-trasporti.it.
Ai sensi dell’articolo 37, comma 6, lett. b) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., come riformulato dall’articolo 16, comma 1, lettere a-bis) e a-ter) introdotte dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, “gli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l’Autorità abbia concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l’esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste” sono tenuti al versamento di un contributo annuale a favore dell’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito indicata anche come “l’Autorità”). Il contributo è fissato annualmente dall’Autorità – con atto sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze – in misura non superiore all’uno per mille del fatturato derivante dall’esercizio delle attività svolte percepito nell’ultimo esercizio.
Il contributo per gli oneri di funzionamento serve a garantire l’autonomia finanziaria dell’Autorità ed il regolare svolgimento dei compiti ad essa attribuiti dalla legge.
Sì. Per ogni anno di riferimento sono indicati i soggetti tenuti alla relativa contribuzione annuale.
Nel caso di società legate da rapporti di controllo o di collegamento di cui all’art. 2359 cod. civ. o sottoposti ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497 cod. civ. anche mediante rapporti commerciali all’interno del medesimo gruppo, ciascuna società è tenuta a versare un autonomo contributo la cui entità deve essere calcolata in relazione ai ricavi iscritti a bilancio derivanti dall’attività svolta dalla singola società.
Ferme restando le sanzioni penali previste dalla legge in caso di falsa dichiarazione, la mancata o tardiva trasmissione della dichiarazione, nonché l’indicazione nel modello di dati incompleti o non rispondenti al vero, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Rimane in capo all’Autorità il potere sanzionatorio – ai sensi dell’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 – in caso di mancata o tardiva trasmissione della dichiarazione, nonché qualora nella stessa siano riportati dati incompleti o non rispondenti al vero.
L’Autorità si riserva di condurre in ogni momento attività di verifica e di accertamento delle dichiarazioni pervenute all’Autorità contenenti i dati anagrafici ed economici richiesti nel modello telematico all’uopo predisposto e pubblicato sul sito web dell’Autorità. Al fine di evitare future richieste documentali in fase di controllo, si raccomanda di fornire ogni informazione e documentazione utile a supportare quanto dichiarato.
Unicamente i soggetti tenuti al versamento del contributo che hanno effettuato il pagamento a mezzo bonifico bancario dovranno, entro i termini convenuti per il relativo pagamento, comunicare obbligatoriamente attraverso il servizio messo a disposizione dall’Autorità all’indirizzo https://secure.autorita-trasporti.it gli estremi, la misura e la data di versamento.
La comunicazione dovrà essere firmata dal legale rappresentante del soggetto obbligato al versamento o, per le imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, dal rappresentante fiscale o direttamente dal soggetto estero mediante identificazione diretta, attraverso sottoscrizione digitale o autografa, corredata di copia del documento di identità.
I soggetti tenuti al versamento del contributo dovranno, entro il 31 luglio 2014, obbligatoriamente comunicare attraverso il servizio messo a disposizione dall’Autorità all’indirizzo https://secure.autorita-trasporti.it gli estremi, la misura e la data di versamento.
In caso di versamento di contributi non dovuti o corrisposti in misura superiore a quella dovuta, è possibile presentare all’Autorità, entro il quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato effettuato, un’istanza motivata di rimborso, corredata da idonea documentazione giustificativa.
Per informazioni o supporto scrivere a:
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