In base al DPCM 28 dicembre 2016 di approvazione, ai fini dell’esecutività, della deliberazione dell’Autorità n. 139/2016 del 24 novembre 2016, integrata dalla determina del Segretario generale n. 13/2017 del 1 febbraio 2017, si comunicano le seguenti modalità di versamento del contributo relativo al 2017 dovuto dai soggetti operanti nei settori del trasporto.
Sulla base della normativa sopra richiamata, sono esentati dall’obbligo di corrispondere il contributo i soggetti il cui importo contributivo è pari od inferiore ad € 3.000,00 (euro tremila).
Sono altresì escluse dal versamento le società in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con “finalità liquidative” alla data del 31 dicembre 2016.
I soggetti tenuti al versamento del contributo dichiarano all’Autorità, entro il 28 aprile 2017, i dati anagrafici ed economici richiesti attraverso il servizio on-line messo a disposizione dall’Autorità.
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale o autografa con allegata copia del documento di identità.
La mancata o tardiva trasmissione della dichiarazione, nonché l’indicazione nel modello di dati incompleti o non rispondenti al vero, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Per la determinazione del fatturato rilevante ai fini contributivi, la delibera dell’Autorità n. 139/2016 ha previsto che dal totale dei ricavi possono essere esclusi:
Nella delibera dell’Autorità n. 139/2016 è previsto che in caso di ricavi generati da imprese riunite in consorzio, al fine di evitare una duplicazione di versamenti riconducibili alla medesima quota di ricavi, il contributo sia versato dall’impresa consorziata o dal consorzio.
Nel caso di società legate da rapporti di controllo o di collegamento di cui all’articolo 2359 del Codice civile ovvero sottoposte ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’articolo 2497 del Codice civile anche mediante rapporti commerciali all’interno del medesimo gruppo, ciascuna società è tenuta a versare un autonomo contributo la cui entità deve essere calcolata in relazione ai ricavi iscritti a bilancio derivanti dall’attività svolta dalla singola società.
I soggetti tenuti al versamento del contributo dovranno versare i due terzi del contributo dovuto, entro il termine del 28 aprile 2017, il terzo residuo deve essere versato entro e non oltre il 31 ottobre 2017.
Il versamento deve essere effettuato unicamente tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato all’Autorità di Regolazione dei Trasporti presso la Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 4, Piazza Carducci 161/A, 10126, Torino, codice IBAN: IT03 Y010 0501 0040 0000 0218 000. Nella causale del versamento devono essere specificati:
I soggetti tenuti al versamento del contributo, entro i termini previsti, rispettivamente, per l’acconto relativo ai due terzi dell’importo e per il saldo finale, devono dar notizia all’Autorità dell’avvenuto pagamento accedendo all’area riservata.
Si ricorda che il mancato o parziale pagamento del contributo entro i termini del 28 aprile 2017 per l’acconto relativo ai due terzi dell’importo e del 31 ottobre 2017 per il saldo finale comporta l’avvio della procedura di riscossione, anche coattiva a mezzo di Equitalia S.p.A., e l’applicazione degli interessi di mora, nella misura legale, a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento. E’ fatta salva ogni competenza dell’Autorità in merito alle attività di controllo, oltre che di escussione dei versamenti omessi, parziali o tardivi, anche con riferimento all’applicazione dell’interesse legale dovuto.
Nell’area riservata, cui si accede previo accreditamento, sono presenti ulteriori informazioni, le modalità di calcolo e dichiarazione del contributo dovuto e le eventuali modalità di invio delle comunicazioni relative al pagamento effettuato.
Per informazioni generali o supporto di carattere operativo scrivere a:
info-contributo@autorita-trasporti.it, indirizzo di posta elettronica ordinaria.
Ai sensi dell’articolo 37, comma 6, lett. b) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., come riformulato dall’articolo 16, comma 1, lettere a-bis) e a-ter) introdotte dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, “gli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l’Autorità abbia concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l’esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste” sono tenuti al versamento di un contributo annuale a favore dell’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito indicata anche come “l’Autorità”). Il contributo è fissato annualmente dall’Autorità – con atto sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze – in misura non superiore all’uno per mille del fatturato derivante dall’esercizio delle attività svolte.
Il contributo per gli oneri di funzionamento serve a garantire l’autonomia finanziaria dell’Autorità ed il regolare svolgimento dei compiti ad essa attribuiti dalla legge.
Sì. Per ogni anno di riferimento sono indicati i soggetti tenuti alla relativa contribuzione annuale.
Nel caso di soggetti legati da rapporti di controllo o di collegamento di cui all’art. 2359 cod. civ. o sottoposti ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497 cod. civ. anche mediante rapporti commerciali all’interno del medesimo gruppo, ciascun soggetto è tenuta a versare un autonomo contributo la cui entità deve essere calcolata in relazione ai ricavi iscritti a bilancio derivanti dall’attività svolta dalla singola società.
Nella delibera dell’Autorità n. 139/2016 è previsto che in caso di ricavi generati da imprese riunite in consorzio, al fine di evitare una duplicazione di versamenti riconducibili alla medesima quota di ricavi, il contributo sia versato dall’impresa consorziata o dal consorzio.
Ferme restando le sanzioni penali previste dalla legge in caso di falsa dichiarazione, la mancata o tardiva trasmissione della dichiarazione, nonché l’indicazione nel modello di dati incompleti o non rispondenti al vero, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Rimane in capo all’Autorità il potere sanzionatorio – ai sensi dell’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 – in caso di mancata o tardiva trasmissione della dichiarazione, nonché qualora nella stessa siano riportati dati incompleti o non rispondenti al vero.
L’Autorità si riserva di condurre in ogni momento attività di verifica e di accertamento delle dichiarazioni pervenute all’Autorità contenenti i dati anagrafici ed economici richiesti nel modello telematico all’uopo predisposto e pubblicato sul sito web dell’Autorità. Al fine di evitare future richieste documentali in fase di controllo, si raccomanda di fornire ogni informazione e documentazione utile a supportare quanto dichiarato.
In caso di versamento di contributi non dovuti o corrisposti in misura superiore a quella dovuta, è possibile presentare all’Autorità, entro il quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato effettuato, un’istanza motivata di rimborso, corredata da idonea documentazione giustificativa.
Per informazioni generali o supporto di carattere operativo scrivere a:
info-contributo@autorita-trasporti.it, indirizzo di posta elettronica ordinaria.
Per trasmettere istanze o comunicazioni di carattere formale e/o aventi valore legale che devono essere registrate dal protocollo generale scrivere a:
autofinanziamento@pec.autorita-trasporti.it, indirizzo di posta elettronica certificata.
Non è fornito servizio telefonico.
Il mancato o parziale pagamento del contributo entro i termini del 28 aprile 2017 per l’acconto relativo ai due terzi dell’importo e del 31 ottobre 2017 per il saldo finale comporta l’avvio della procedura di riscossione anche coattiva a mezzo di Equitalia S.p.A., e l’applicazione degli interessi di mora, nella misura legale, a partire dalla data di scadenza dei termini per il pagamento.
E’ fatta salva ogni competenza dell’Autorità in merito alle attività di controllo, oltre che di escussione dei versamenti omessi, parziali o tardivi, anche con riferimento all’applicazione dell’interesse legale dovuto.
Il contributo per l’anno 2017 deve essere versato in misura pari ai due terzi dell’importo entro il 28 aprile 2017; il terzo residuo deve essere versato entro e non oltre il 31 ottobre 2017.
Il versamento deve essere effettuato unicamente tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato all’Autorità di Regolazione dei Trasporti presso Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 4, Piazza Carducci 161/A, 10126, Torino, codice IBAN: IT03 Y010 0501 0040 0000 0218 000.
Nella causale del versamento devono essere specificati inderogabilmente i seguenti contenuti minimi:
Eventuali ulteriori istruzioni sulle modalità per il versamento del contributo saranno rese disponibili sul sito internet dell’Autorità.
I soggetti tenuti al versamento del contributo dichiarano all’Autorità, entro il 28 aprile 2017, i dati anagrafici ed economici richiesti attraverso il servizio messo a disposizione dall’Autorità all’indirizzo: https://secure.autorita-trasporti.it.
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale o autografa con allegata copia del documento di identità.
Ai fini del versamento del contributo, per “fatturato” deve intendersi l’importo risultante dal conto economico alla voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) sommato alla voce A5 (altri ricavi e proventi) o voci corrispondenti per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS dell’ultimo bilancio approvato al 18 gennaio 2017, data di pubblicazione della delibera n. 139/2016.
Per la determinazione del fatturato rilevante ai fini contributivi, la delibera dell’Autorità n. 139/2016 ha previsto che dal totale dei ricavi possono essere esclusi:
Le imprese riunite in consorzio possono scomputare i relativi ricavi qualora il contributo sia in capo e versato dal consorzio o in alternativa i consorzi di imprese di trasporto possono scomputare i relativi ricavi qualora il contributo sia in capo e versato dalle imprese consorziate.
Per i soggetti operanti nel settore del trasporto aereo di passeggeri e/o merci il fatturato è considerato pari al volume d’affari IVA, prodotto nell’anno solare precedente e risultante dall’ultima dichiarazione IVA presentata al 18 gennaio 2017, data di pubblicazione della delibera n. 139/2016, relativamente alle operazioni che, in dipendenza di un unico contratto di trasporto aereo, costituiscono:
Per i soggetti operanti nel settore del trasporto via mare e per altre vie navigabili di passeggeri e/o merci il fatturato rilevante ai fini della determinazione del contributo è così determinato:
Restano escluse dall’applicazione dei suddetti criteri le attività svolte dalle imprese di cabotaggio per le quali il fatturato rilevante è calcolato con i criteri generali indicati per tutte le imprese di trasporto.
Sono esentati dall’obbligo di corrispondere il contributo i soggetti il cui importo contributivo è pari od inferiore ad € 3.000,00 (euro tremila).
Non sono tenute alla contribuzione le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità liquidative alla data del 31 dicembre 2016.
Per le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità liquidative a partire dal 1 gennaio 2017 il contributo è dovuto per il periodo che decorre da tale data fino a quella di messa in liquidazione e/o assoggettamento alla procedura concorsuale con finalità liquidativa.
Con la delibera n. 139/2016, approvata con D.P.C.M. 28 dicembre 2016 e pubblicata Il 18 gennaio 2017, ed integrata con determina del Segretario generale n. 13/2017 del 1 febbraio 2017, l’Autorità ha provveduto a definire le aliquote del contributo relativo all’anno 2017 e le modalità di dichiarazione e versamento dello stesso.
Ai sensi della citata delibera, il contributo per il funzionamento dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti per l’anno 2017 è pari allo 0,6 (zero virgola sei) per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato al 18 gennaio 2017, data di pubblicazione della delibera n. 139/2016.
I soggetti tenuti al versamento del contributo sono le imprese che svolgono le seguenti attività:
Nel caso di società legate da rapporti di controllo o di collegamento di cui all’articolo 2359 del Codice civile o sottoposti ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’articolo 2497 del Codice civile anche mediante rapporti commerciali all’interno del medesimo gruppo, ciascuna società è tenuta a versare un autonomo contributo la cui entità deve essere calcolata in relazione ai ricavi iscritti a bilancio derivanti dall’attività svolta dalla singola società.
Nella delibera dell’Autorità n. 139/2016 è previsto che in caso di ricavi generati da imprese riunite in consorzio, al fine di evitare una duplicazione di versamenti riconducibili alla medesima quota di ricavi, il contributo sia versato dall’impresa consorziata o dal consorzio.
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