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Home Contributo per il funzionamento ART – 2015

Contributo per il funzionamento

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Contributo per il funzionamento ART – 2015

In base al DPCM 2 aprile 2015 di approvazione, ai fini dell’esecutività, della deliberazione dell’Autorità 27 novembre n. 78/2014, si comunicano le seguenti modalità di versamento del contributo relativo al 2015 dovuto dai soggetti operanti nei settori del trasporto.

Sulla base della normativa sopra richiamata, sono esentati dall’obbligo di corrispondere il contributo i soggetti il cui importo contributivo è pari od inferiore ad € 6.000,00 (euro seimila).

Sono altresì escluse dal versamento le società in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con “finalità liquidative”.

I soggetti tenuti al versamento del contributo dovranno versare due terzi del contributo dovuto, entro il termine del 30 aprile 2015, il terzo residuo deve essere versato entro e non oltre il 30 novembre 2015.

Tenuto conto che il DPCM 2 aprile 2015 di approvazione della misura del contributo annuale dovuto per l’anno 2015 è stato trasmesso per le vie brevi il 9 aprile 2015, il pagamento dei primi due terzi dell’importo del contributo dovuto può essere effettuato, senza sanzioni, entro e non oltre il 29 maggio 2015

Il versamento deve essere effettuato unicamente tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato all’Autorità di Regolazione dei Trasporti presso Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 4, Piazza Carducci 161/A, 10126, Torino, codice IBAN: IT09M0100501004000000000621. Nella causale del versamento devono essere specificati:

  1. l’anno di riferimento (“CONTRIBUTO TRASPORTI ANNO 2015”);
  2. la ragione sociale e la partita IVA/codice fiscale del soggetto obbligato al versamento.

Nel caso di società legate da rapporti di controllo o di collegamento di cui all’articolo 2359 del Codice civile ovvero sottoposte ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’articolo 2497 del Codice civile anche mediante rapporti commerciali all’interno del medesimo gruppo, ciascuna società è tenuta a versare un autonomo contributo la cui entità deve essere calcolata in relazione ai ricavi iscritti a bilancio derivanti dall’attività svolta dalla singola società.

I soggetti tenuti al versamento del contributo, entro i termini previsti, rispettivamente, per l’acconto relativo ai due terzi dell’importo e per il saldo finale, devono dar notizia all’Autorità dell’avvenuto pagamento accedendo all’area riservata.

Nell’area riservata, cui si accede previo accreditamento, sono presenti ulteriori informazioni, le modalità di calcolo del contributo dovuto e le eventuali modalità di invio delle comunicazioni relative al pagamento effettuato.

Si ricorda che il mancato o parziale pagamento del contributo entro i termini del 29 maggio 2015 per l’acconto relativo ai due terzi dell’importo e del 30 novembre 2015 per il saldo finale comporta l’avvio della procedura di riscossione e l’applicazione degli interessi di mora, nella misura legale, a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento. E’ fatta salva ogni competenza dell’Autorità in merito alle attività di controllo, oltre che di escussione dei versamenti omessi, parziali o tardivi, anche con riferimento all’applicazione dell’interesse legale dovuto.

E’ comunque fatto salvo il diritto a richiedere l’eventuale conguaglio a valere sul contributo dovuto per l’anno 2016.

Per informazioni generali o supporto di carattere operativo scrivere a:
info-contributo@autorita-trasporti.it, indirizzo di posta elettronica ordinaria.

FAQ ‐ Frequently Asked Questions

Cos’è il contributo per gli oneri di funzionamento dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti?

Ai sensi dell’articolo 37, comma 6, lett. b) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., come riformulato dall’articolo 16, comma 1, lettere a-bis) e a-ter) introdotte dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, “gli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l’Autorità abbia concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l’esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste” sono tenuti al versamento di un contributo annuale a favore dell’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito indicata anche come “l’Autorità”). Il contributo è fissato annualmente dall’Autorità – con atto sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze – in misura non superiore all’uno per mille del fatturato derivante dall’esercizio delle attività svolte percepito nell’ultimo esercizio.

A cosa serve il contributo?

Il contributo per gli oneri di funzionamento serve a garantire l’autonomia finanziaria dell’Autorità ed il regolare svolgimento dei compiti ad essa attribuiti dalla legge.

Il versamento del contributo è obbligatorio?

Sì. Per ogni anno di riferimento sono indicati i soggetti tenuti alla relativa contribuzione annuale.

Nel caso di soggetti legati da rapporti di controllo o di collegamento chi versa il contributo?

Nel caso di soggetti legati da rapporti di controllo o di collegamento di cui all’art. 2359 cod. civ. o sottoposti ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497 cod. civ. anche mediante rapporti commerciali all’interno del medesimo gruppo, ciascun soggetto è tenuta a versare un autonomo contributo la cui entità deve essere calcolata in relazione ai ricavi iscritti a bilancio derivanti dall’attività svolta dalla singola società.

Cosa accade in caso di mancata o tardiva trasmissione della dichiarazione o qualora vengano dichiarati dati non veritieri?

Ferme restando le sanzioni penali previste dalla legge in caso di falsa dichiarazione, la mancata o tardiva trasmissione della dichiarazione, nonché l’indicazione nel modello di dati incompleti o non rispondenti al vero, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Rimane in capo all’Autorità il potere sanzionatorio – ai sensi dell’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 – in caso di mancata o tardiva trasmissione della dichiarazione, nonché qualora nella stessa siano riportati dati incompleti o non rispondenti al vero.

È necessario fornire ulteriori evidenze documentali in sede di dichiarazione del fatturato imponibile per il calcolo del contributo?

L’Autorità si riserva di condurre in ogni momento attività di verifica e di accertamento delle dichiarazioni pervenute all’Autorità contenenti i dati anagrafici ed economici richiesti nel modello telematico all’uopo predisposto e pubblicato sul sito web dell’Autorità. Al fine di evitare future richieste documentali in fase di controllo, si raccomanda di fornire ogni informazione e documentazione utile a supportare quanto dichiarato.

Qual è la procedura per la richiesta di rimborso?

In caso di versamento di contributi non dovuti o corrisposti in misura superiore a quella dovuta, è possibile presentare all’Autorità, entro il quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato effettuato, un’istanza motivata di rimborso, corredata da idonea documentazione giustificativa.

Chi posso contattare per avere ulteriori informazioni e chiarimenti?

Per informazioni generali o supporto di carattere operativo scrivere a:
info-contributo@autorita-trasporti.it, indirizzo di posta elettronica ordinaria.

Per trasmettere istanze o comunicazioni di carattere formale e/o aventi valore legale che devono essere registrate dal protocollo generale scrivere a:
autofinanziamento@pec.autorita-trasporti.it, indirizzo di posta elettronica certificata.

Non è fornito servizio telefonico.

Quali sono le ipotesi di esenzione dall’obbligo di versamento del contributo per il 2015?

Sono esentati dall’obbligo di corrispondere il contributo i soggetti il cui importo contributivo è pari od inferiore ad € 6.000,00 (euro seimila).

Sono altresì escluse dal versamento le società in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con “finalità liquidative”.

Cosa accade in caso di mancato o tardivo pagamento del contributo per il 2015?

Il mancato o parziale pagamento del contributo entro i termini del 29 maggio 2015 per l’acconto relativo ai due terzi dell’importo e del 30 novembre 2015 per il saldo finale comporta l’avvio della procedura di riscossione e l’applicazione degli interessi di mora, nella misura legale, a partire dalla data di scadenza dei termini per il pagamento.

E’ fatta salva ogni competenza dell’Autorità in merito alle attività di controllo, oltre che di escussione dei versamenti omessi, parziali o tardivi, anche con riferimento all’applicazione dell’interesse legale dovuto.

Giustificazione degli eventuali ricavi esclusi per il 2015

Al fine di comprovare l’esclusione di eventuali ricavi è necessario allegare i corrispondenti giustificativi di natura contabile (conti di mastro, elenco delle voci di conto o elenco disaggregato del conto di mastro, piano dei ricavi, prospetti di raccordo/conciliazione, eventuali fatture attive ordinate per singola voce di conto).

In aggiunta a tali documenti contabili occorre, inoltre, presentare una relazione attestata dal revisore legale dei conti ovvero dalla società di revisione legale o, in mancanza, dal collegio sindacale della società a cui i dati si riferiscono, che illustri in modo sintetico, chiaro e puntuale le ragioni per cui le suddette voci risultano escluse dal calcolo del contributo.

Qualora il bilancio d’esercizio non sia già stato depositato presso le Camere di Commercio, occorre allegarlo al modello telematico che sarà reso disponibile sul sito dell’Autorità.

Chi sono i soggetti tenuti alla contribuzione per il 2015?

I gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati dall’Autorità, così come individuati dalla delibera n. 78/2014, sono tenuti al versamento del contributo previsto dall’art 37, comma 6, lett. b) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.

Nel caso di società legate da rapporti di controllo o di collegamento di cui all’art. 2359 cod. civ. ovvero sottoposte ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497 cod. civ. anche mediante rapporti commerciali all’interno del medesimo gruppo, ciascuna impresa è tenuta a versare un autonomo contributo la cui entità deve essere calcolata in relazione ai ricavi iscritti a bilancio derivanti dall’attività svolta dalla singola società.

Come si calcola il “fatturato” rilevante ai fini della contribuzione per il 2015?

Ai fini del versamento del contributo, per “fatturato” si intende l’importo risultante dal conto economico alla voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) sommato alla voce A5 (altri ricavi e proventi).

Da detto importo devono essere scomputati i ricavi derivanti dalle attività svolte nel mercato postale per le imprese titolari di autorizzazione per il servizio postale.

Dal totale del fatturato vanno, altresì, esclusi gli eventuali ricavi conseguiti a fronte di attività non ricadenti nei settori di competenza dell’Autorità, come individuati nella citata delibera n. 78/2014, nonché quelli conseguiti a fronte di attività effettuate interamente all’estero (estero su estero) .

Per le imprese operanti nel settore aereo il fatturato è considerato pari al volume d’affari IVA (prodotto nell’anno solare precedente e risultante dall’ultima dichiarazione IVA presentata) relativamente alle operazioni che, in dipendenza di un unico contratto di trasporto aereo, costituiscono per il trasporto passeggeri:

  1. trasporto nazionale eseguito interamente nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 10% (Tab. A, parte III; 127-novies allegata al d.P.R. 633/72), attualmente in vigore;
  2. trasporto internazionale, esclusivamente per la parte territorialmente rilevante in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell’art. 9, comma 1, n. 1, del d.P.R. 633/72.

Per il trasporto di merci:

  1. trasporto rilevante ai fini IVA nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 22%, attualmente in vigore;
  2. trasporto internazionale, esclusivamente per la parte territorialmente rilevante in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell’art. 9, comma 1, n. 2, del d.P.R. 633/72.
Quando si versa il contributo per il 2015?

Il contributo per l’anno 2015 deve essere versato in misura pari ai due terzi dell’importo entro il 29 maggio 2015; il terzo residuo deve essere versato entro e non oltre il 30 novembre 2015.

Come si versa il contributo per il 2015?

Il versamento deve essere effettuato unicamente tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato all’Autorità di Regolazione dei Trasporti presso Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 4, Piazza Carducci 161/A, 10126, Torino, codice IBAN: IT09M0100501004000000000621. Nella causale del versamento devono essere specificati:

  1. l’anno di riferimento (“CONTRIBUTO TRASPORTI ANNO 2015”);
  2. la ragione sociale e la partita IVA/codice fiscale del soggetto obbligato al versamento.

Eventuali ulteriori istruzioni sulle modalità per il versamento del contributo saranno rese disponibili sul sito internet dell’Autorità.

Quali sono le aliquote del contributo dovuto per il 2015?

Con la delibera n. 78/2014, approvata con D.P.C.M. del 2 aprile 2015,  ed integrata con Determina del Segretario generale n. 24 del 16 aprile 2015, l’Autorità ha provveduto a definire le aliquote del contributo relativo all’anno 2015 e le modalità di versamento e di comunicazione dello stesso.

Ai sensi della citata delibera, il contributo per il funzionamento dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti per l’anno 2015 è pari:

  • allo 0,4 (zero virgola quattro) per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato alla data della delibera n. 78/2014;
  • per le sole imprese operanti nei settori dell’autotrasporto e della logistica, allo 0,2 (zero virgola due) per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato alla data della delibera n. 78/2014.
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