All’interno del quadro normativo statale, le regole di dettaglio per lo svolgimento del servizio taxi sono fissate da Regioni e Comuni, che controllano il rispetto di tali regole.
In particolare, i Comuni, nel predisporre i regolamenti sull’«esercizio degli autoservizi pubblici non di linea» (come quello dei taxi), stabiliscono:
Per migliorare il servizio, renderlo maggiormente efficiente e più concorrenziale, Regioni e Comuni provvedono ad adeguarlo sulla base dei principi individuati dalla norma istitutiva dell’Autorità, di seguito riportati in sintesi:
L’Autorità assiste Regioni e Comuni nel processo di applicazione di questi principi, fornendo loro un apposito parere preventivo. Nel caso in cui gli Enti non si adeguino al parere, l’Autorità può rivolgersi al Giudice amministrativo per richiedere la verifica di legittimità degli atti adottati in materia dall’Ente.
Inoltre, l’Autorità, allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti, effettua un monitoraggio sui livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualità delle prestazioni per verificarne la corrispondenza rispetto alle esigenze dei diversi contesti urbani, utilizzando a tal fine anche i dati resi disponibili dai Comuni e dalle Agenzie territoriali della mobilità.
In tutti i casi in cui intendano adottare atti, rientranti nell’ambito della propria competenza, che hanno incidenza sul sistema di regolamentazione del servizio taxi.
Si evidenzia, in particolare, che qualsiasi variazione in aumento o in diminuzione delle licenze rilasciate dai Comuni deve essere oggetto di apposita richiesta di parere all’Autorità.
La richiesta di parere deve essere inoltrata, compilando l’apposito modulo, in forma scritta all’Autorità di regolazione dei trasporti Via Nizza, 230 – 10126 Torino, anche via PEC al seguente indirizzo: pec@pec.autorita-trasporti.it.
Alla richiesta di parere deve essere allegato:
La normativa di riferimento non prevede un potere di intervento diretto da parte dell’Autorità per risolvere disservizi o sanzionare inadempimenti.
Tuttavia, nell’esercizio della generale funzione di monitoraggio e verifica delle condizioni di svolgimento del servizio taxi, in linea con i principi della concorrenza e del rafforzamento del diritto alla mobilità dei cittadini-utenti, l’Autorità segnala ai soggetti competenti i disservizi di cui viene a conoscenza.
Ai sensi dell’art. 37, comma 6, lett. b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., i gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati sono tenuti al versamento di un contributo annuale a favore dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (di seguito indicata anche come “l’Autorità”). Il contributo è fissato annualmente dall’Autorità – con atto sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze – in misura non superiore all’uno per mille del fatturato derivante dall’esercizio delle attività svolte percepito nell’ultimo esercizio.
La norma istituiva dell’Autorità le attribuisce competenze sul settore taxi. Pertanto, allo stato, eventuali segnalazioni su problematiche concernenti l’utilizzo di queste modalità di trasporto dovranno essere indirizzate agli Enti territoriali di riferimento (Regione e Comuni).
A giugno 2015 l’Autorità, tuttavia, ha inviato un atto di segnalazione al Governo e al Parlamento sugli autoservizi pubblici non di linea e i servizi tecnologici per la mobilità che ha preso in considerazione, oltre al sevizio taxi, anche i settori contigui, come, appunto, quelli del noleggio con conducente e delle nuove forme di mobilità rese attraverso piattaforme tecnologiche.
Nello stesso atto, l’Autorità ha segnalato anche la necessità di aumentare la concorrenzialità del settore, di migliorare la qualità del servizio reso all’utenza e di disciplinare le nuove forme di mobilità rese possibili dalle innovazioni tecnologiche, suggerendo a tal fine specifiche modifiche delle attuali norme sul trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea (Legge 15 gennaio 1992, n. 21).
Il contributo per gli oneri di funzionamento serve a garantire l’autonomia finanziaria dell’Autorità ed il regolare svolgimento dei compiti ad essa attribuiti dalla legge.
Il contributo è stato richiesto per la prima volta nel 2014, in quanto l’Autorità è diventata pienamente operativa dal 15 gennaio 2014.
Sì. Per ogni anno di riferimento sono indicati i soggetti tenuti alla relativa contribuzione annuale.
I soggetti tenuti al versamento del contributo dovranno, entro i termini convenuti per il relativo pagamento, obbligatoriamente comunicare attraverso il servizio messo a disposizione dall’Autorità all’indirizzo https://secure.autorita-trasporti.it gli estremi, la misura e la data di versamento.
La comunicazione dovrà essere firmata dal legale rappresentante del soggetto obbligato al versamento con firma digitale o autografa con allegata copia del documento di identità.
In caso di versamento di contributi non dovuti o corrisposti in misura superiore a quella dovuta, è possibile presentare all’Autorità, entro il quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato effettuato, un’istanza motivata di rimborso ovvero di compensazione, corredata da idonea documentazione giustificativa. Quest’ultima comprende copia del bilancio dell’anno cui il contributo si riferisce e ogni altro elemento dal quale emerga, in dettaglio, l’indebito versamento.
Nel caso di società legate da rapporti di controllo o di collegamento di cui all’art. 2359 cod. civ. o sottoposti ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497 cod. civ. anche mediante rapporti commerciali all’interno del medesimo gruppo, ciascuna società è tenuta a versare un autonomo contributo la cui entità deve essere calcolata in relazione ai ricavi iscritti a bilancio derivanti dall’attività svolta dalla singola società, scomputando, nelle sole ipotesi di unico contratto di servizio o di gestione accentrata del processo di fatturazione, l’eventuale riaddebito di prestazioni della medesima tipologia rese da altra entità legata da rapporti di controllo o di collegamento.
In caso di ricavi generati da imprese riunite in Consorzio, il contributo è versato dal Consorzio e, al fine di evitare una duplicazione di versamenti riconducibili alla medesima quota di ricavo, l’impresa consorziata può escludere i ricavi derivati dai servizi di trasporto erogati a Consorzi eroganti servizi di trasporto.
La mancata o tardiva trasmissione della dichiarazione, nonché l’indicazione nel modello di dati incompleti o non rispondenti al vero, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Rimane in capo all’Autorità il potere sanzionatorio dell’Autorità – ai sensi dell’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 – in caso di mancata o tardiva trasmissione della dichiarazione, nonché qualora nella stessa siano riportati dati incompleti o non rispondenti al vero.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare gli uffici dell’Autorità attraverso l’indirizzo di posta elettronica dedicato al contributo: contributo@autorita-trasporti.it ed attraverso l’indirizzo di posta elettronica certificata autofinanziamento@pec.autorita-trasporti.it.
I soggetti tenuti al versamento del contributo sono le imprese che svolgono le seguenti attività:
Sono individuati quali soggetti esercenti i servizi di trasporto di merci su strada connessi con porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti di cui alla lettera i), e, in quanto tali soggetti alla contribuzione, le imprese di trasporto merci su strada che abbiano, al 31 dicembre 2017, nella propria disponibilità almeno dieci veicoli, ciascuno di massa complessiva superiore a 16.000 (sedicimila) chilogrammi.
Con la delibera n. 145/2017, approvata con D.P.C.M. il 15 gennaio 2018 e pubblicata il 26 gennaio 2018, ed integrata con determina del Segretario generale n. 12/2018 del 30 gennaio 2018, l’Autorità ha provveduto a definire le aliquote del contributo relativo all’anno 2018 e le modalità di dichiarazione e versamento dello stesso.
Ai sensi della citata delibera, il contributo per il funzionamento dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti per l’anno 2018 è pari allo 0,6 (zero virgola sei) per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato al 26 gennaio 2018, data di pubblicazione della delibera n. 145/2017.
Sono esentati dall’obbligo di corrispondere il contributo i soggetti il cui importo contributivo è pari od inferiore ad € 3.000,00 (euro tremila).
Non sono tenute alla contribuzione le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità liquidative alla data del 31 dicembre 2017. Per le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità liquidative a partire dal 1 gennaio 2018, il contributo è dovuto per il periodo che decorre da tale data fino a quella di messa in liquidazione e/o assoggettamento alla procedura concorsuale con finalità liquidativa.